2625 - Formazione 4.0, bonus a rischio se l'investimento non è nel Ccnl (ItaliaOggi 30/6/2018)

 

l decreto è in Gazzetta. Ma nella relazione illustrativa spunta il cavillo sul tax credit 

Formazione 4.0, bonus a rischio se l'investimento non è nel Ccnl

L’accesso al credito d’imposta è subordinato al fatto che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d’imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale
La relazione illustrativa stabilisce quanto segue:
In primo luogo, l’accesso al credito d’imposta è subordinato al fatto che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d’imposta sia formalmente previsto nel contratto collettivo o territoriale (anche attraverso opportune integrazioni di tali atti). In particolare, viene previsto che l’impegno a investire in formazione nelle suddette materie “sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente”. Tale norma, si ricorda, prevede che i benefici contributivi o fiscali “…e le altre agevolazioni” connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti “…a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente (rectius: Ispettorato Territoriale del lavoro), che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati”. Si è ritenuto, quindi, stante l’ampia formula normativa, che tra “le altre agevolazioni” possa senz’altro rientrare anche il credito d’imposta in oggetto, ancorché beneficiario ne sia il datore di lavoro.Come precisato dal comma 3 dell’articolo in commento, perché gli investimenti in formazione siano rilevanti per il credito d’imposta, devono essere soddisfatte due ulteriori condizioni.

di Roberto Lenzi