Fonte: www.fiscooggi.it
Aiuti di stato: al via gli incontri
per rispondere alla Commissione
per rispondere alla Commissione
Sulla questione dei sussidi a finalità regionale l'Italia pronta a fare la sua parte nella consultazione europea
Fissare le linee di valutazione degli orientamenti che supportano la posizione dell'Italia in risposta alla consultazione pubblica sulla revisione delle normative europee in materia di aiuti di Stato a finalità regionale lanciata dalla Commissione UE il 24 gennaio. È questo il prossimo step che attende le Amministrazioni centrali, regionali e i rappresentanti delle autorità locali e delle parti economiche e sociali, chiamate a un confronto su una questione delicata e per rispondere a un impegno della Commissione europea che si chiuderà il prossimo 26 aprile. Obiettivo della consultazione pubblica è disegnare un piano di adeguamento/intervento strutturale sostenibile che tenga conto delle rilevazioni e delle istanze provenienti dalla "filiera" delle parti interessate. Ognuno, attraverso l'invio del proprio contributo alla Commissione, potrà contribuire a rendere più efficiente l'iter decisionale dell'esecutivo comunitario.
Una problematica delicata
Al centro della questione la possibilità di derogare al divieto generale di concedere aiuti di Stato, ove sussistano le condizioni dettate dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Il trattato, infatti, prevede, all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c), che gli aiuti di Stato finalizzati alla promozione dello sviluppo regionale, possono, nel rispetto di tassativi parametri e limiti, qualificarsi come compatibili con il mercato interno.
Cosa sono gli aiuti a finalità regionale
Gli aiuti regionali sono diretti verso le aree dell'Unione realmente più svantaggiate sotto il profilo economico e, quindi, maggiormente bisognose di politiche di coesione, mantenendo viva, nel contempo, l'attenzione verso il sostegno e il potenziamento degli aspetti legati alla competitività.
Ad avvantaggiarsi in misura maggiore sono le regioni appartenenti ai Paesi di recente acquisizione nel contesto comunitario (c.d. aree 87) per le quali gli Orientamenti (pubblicati in G.U.U.E. C 54/13 del 4/3/2006) prevedono la possibilità di erogare aiuti agli investimenti alle intensità massime consentite.
Una normativa per la semplificazione
Nell'ottica della semplificazione normativa, a fine 2006, la Commissione adottò un Regolamento d'esenzione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ,pubblicato in G.U.U.E. L 302/29 del 1/11/2006)) sulla base del quale concedere, nei limiti e secondo i criteri descritti nel Regolamento, aiuti agli investimenti in ambito regionale senza previa notifica alla Commissione europea. Con l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/2006, i regimi esistenti di aiuti a finalità regionale agli investimenti, che beneficiavano di esenzione, hanno, tuttavia, potuto continuare ad essere attuati conformemente alle condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del detto regolamento.
Le modifiche successive
Il regolamento 1628/2006 è stato successivamente abrogato con l'entrata in vigore del Regolamento generale d'esenzione per categoria n. 800/2008. Al momento i criteri di compatibilità che tali aiuti devono soddisfare sono stati stabiliti dalla Commissione europea nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) il quale fissa, tra l'altro, le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno senza necessità di notifica preventiva alla Commissione.
I criteri per i grandi progetti di investimento
Rilevanti in materia sono anche la comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento e gli Orientamenti espressi in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Due normative che fissano le disposizioni in base alle quali possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato notificati destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione Europea.
Gli sviluppi successivi
All'adozione degli Orientamenti ha fatto seguito la presentazione, da parte di ogni Stato membro, della Carta degli aiuti a finalità regionale relativa all'intero territorio nazionale sulla base della quale ogni Stato, in riferimento ai requisiti indicati dagli Orientamenti, in maniera autonoma, individua nel proprio territorio le aree ammesse a beneficiare delle deroghe 87. 3 a) e 87. 3 c) nonché i massimali di aiuto concedibili.
Le ragioni sottese al lancio della consultazione pubblica sono anche in grande misura riconducibili all'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2013, data in cui scadranno gli orientamenti e il regolamento generale. I contributi trasmessi dalle parti interessate consentiranno alla Commissione di decidere, ceteris paribus, quali possano essere i margini delle modifiche alla normativa in vigore ed eventualmente presentare una proposta di modifica.
Una problematica delicata
Al centro della questione la possibilità di derogare al divieto generale di concedere aiuti di Stato, ove sussistano le condizioni dettate dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Il trattato, infatti, prevede, all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) o c), che gli aiuti di Stato finalizzati alla promozione dello sviluppo regionale, possono, nel rispetto di tassativi parametri e limiti, qualificarsi come compatibili con il mercato interno.
Cosa sono gli aiuti a finalità regionale
Gli aiuti regionali sono diretti verso le aree dell'Unione realmente più svantaggiate sotto il profilo economico e, quindi, maggiormente bisognose di politiche di coesione, mantenendo viva, nel contempo, l'attenzione verso il sostegno e il potenziamento degli aspetti legati alla competitività.
Ad avvantaggiarsi in misura maggiore sono le regioni appartenenti ai Paesi di recente acquisizione nel contesto comunitario (c.d. aree 87) per le quali gli Orientamenti (pubblicati in G.U.U.E. C 54/13 del 4/3/2006) prevedono la possibilità di erogare aiuti agli investimenti alle intensità massime consentite.
Una normativa per la semplificazione
Nell'ottica della semplificazione normativa, a fine 2006, la Commissione adottò un Regolamento d'esenzione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (n. 1628/2006 del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale ,pubblicato in G.U.U.E. L 302/29 del 1/11/2006)) sulla base del quale concedere, nei limiti e secondo i criteri descritti nel Regolamento, aiuti agli investimenti in ambito regionale senza previa notifica alla Commissione europea. Con l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/2006, i regimi esistenti di aiuti a finalità regionale agli investimenti, che beneficiavano di esenzione, hanno, tuttavia, potuto continuare ad essere attuati conformemente alle condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del detto regolamento.
Le modifiche successive
Il regolamento 1628/2006 è stato successivamente abrogato con l'entrata in vigore del Regolamento generale d'esenzione per categoria n. 800/2008. Al momento i criteri di compatibilità che tali aiuti devono soddisfare sono stati stabiliti dalla Commissione europea nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) il quale fissa, tra l'altro, le condizioni alle quali gli aiuti di Stato a finalità regionale sono considerati compatibili con il mercato interno senza necessità di notifica preventiva alla Commissione.
I criteri per i grandi progetti di investimento
Rilevanti in materia sono anche la comunicazione della Commissione relativa ai criteri per una valutazione dettagliata degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento e gli Orientamenti espressi in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. Due normative che fissano le disposizioni in base alle quali possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato notificati destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione Europea.
Gli sviluppi successivi
All'adozione degli Orientamenti ha fatto seguito la presentazione, da parte di ogni Stato membro, della Carta degli aiuti a finalità regionale relativa all'intero territorio nazionale sulla base della quale ogni Stato, in riferimento ai requisiti indicati dagli Orientamenti, in maniera autonoma, individua nel proprio territorio le aree ammesse a beneficiare delle deroghe 87. 3 a) e 87. 3 c) nonché i massimali di aiuto concedibili.
Le ragioni sottese al lancio della consultazione pubblica sono anche in grande misura riconducibili all'approssimarsi del termine del 31 dicembre 2013, data in cui scadranno gli orientamenti e il regolamento generale. I contributi trasmessi dalle parti interessate consentiranno alla Commissione di decidere, ceteris paribus, quali possano essere i margini delle modifiche alla normativa in vigore ed eventualmente presentare una proposta di modifica.
Antonina Giordano
pubblicato Lunedì 13 Febbraio 2012