2306 - START-UP E PMI INNOVATIVE - Nuovi pareri del Ministero dello Sviluppo Economico

FONTE: NewsLetter TuttoCamere nr.2 del 10 Gennaio 2018

7. START-UP E PMI INNOVATIVE - Nuovi pareri del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una serie di pareri che affrontano una serie di problematiche relative alle Start-up e alle PMI innovative e alla loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

1) Con il Parere del 27 maggio 2018, Prot. 193627, il Ministero risponde ad un quesito in merito alla possibilità di modificare tramite l’atto standard approvato con D.M. 28 ottobre 2016 e successivo D.D. 4 maggio 2017, un atto costitutivo di società a responsabilità limitata start-up innovativa, regolarmente iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese, redatto da notaio.

La risposta del Ministero è negativa, in quanto la norma di cui all’artt. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015 ha previsto che gli atti costitutivi pubblici di start-up possano essere modificati solo tramite atto pubblico, mentre quelli costituiti sulla base dello standard possono essere modificati con atto standard ovvero con atto pubblico.

La soluzione prescelta - scrive il Ministero - “si fonda sul principio di specialità ed eccezionalità delle norme citate rispetto alla disciplina ordinaria della costituzione e modifica delle società di capitali come riveniente dal Codice civile, non estensibile oltre i confini dettati dal legislatore della delega”.

Pertanto la disciplina delegata, richiamata sopra, ha ritenuto opportuno limitare la possibilità di modifica degli atti, tramite lo standard ministeriale, solo se redatti originariamente in forma diversa dall’atto pubblico.

2) con la lettera-circolare del 27 dicembre 2017, Prot. 560010, vengono illustrate le funzionalità, le regole ed i limiti della nuova modalità di modifica degli atti costitutivi e degli statuti delle società Start-up, costituite a norma del D.M. 17 febbraio 2016.

Ricordiamo che, in applicazione della norma di cui all'art. 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 33/2015, fu prima emanato il D.M. 17 febbraio 2016, con il quale è stato approvato il modello di atto costitutivo/statuto standard per Start-up innovative e successivamente il D.M. 28 ottobre 2016, con il quale è stato approvato il modello per le modifiche delle Start-up innovative, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Nella lettera-circolare vengono, in particolare, presi in esame i seguenti tre casi:

- l’aumento di capitale con sovrapprezzo interamente sottoscritto da un terzo che quindi entra nella compagine sociale;

- l’aumento del capitale sociale con offerta in sottoscrizione, previa rinuncia dei soci alla sottoscrizione con prelazione, a due soggetti terzi, che diverrebbero pertanto nuovi soci;

- lo scioglimento e la messa in liquidazione delle start-up innovative in forma di SRL

In relazione al primo caso, il Ministero precisa che non è possibile utilizzare il “modello per le modifiche” nel caso in cui la decisione di aumento del capitale sociale ex art. 2481-bis C.C. e la sottoscrizione del capitale e il versamento dei decimi di legge non siano contestuali . In tale caso, infatti, consistendo l’adempimento pubblicitario nel deposito per l’iscrizione di una decisione assembleare in cui non si modifica, per il momento, lo statuto della società, ma si prevedono solo le modalità e i termini dell’aumento medesimo, e non essendo, per questa decisione, previsto alcun “modello standard” (non avendo il legislatore previsto alcuna delega in tal senso), la decisione dovrà essere necessariamente adottata, come prevede il Codice civile, con intervento del notaio.

A sottoscrizione avvenuta, ed in sede di deposito, da parte degli amministratori della società, della attestazione prevista dall’art. 2481-bis, ultimo comma, C.C., gli stessi potranno procedere al deposito presso il Registro delle imprese dello statuto standard nella sua redazione aggiornata.

3) Con il Parere del 29 dicembre 20178, Prot. 562754, il Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto delle nuove indicazioni fornite dall’OIC 24 (Immobilizzazioni immateriali), delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139 del 2015 e della modifica dell’art. 2424 C.C., chiarisce i termini di riferimento del numeratore e del denominatore necessari per definire la percentuale di spese in ricerca e sviluppo, con riferimento al conto economico e alla patrimonializzazione .

Ricordiamo che una delle novità apportate dal D.Lgs. 139/2015, in tema di redazione di bilanci d’esercizio e consolidati, riguarda le immobilizzazioni immateriali (OIC 24), che viene applicata ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Le modifiche intervenute riguardano il trattamento contabile dei «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», i quali, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 6, comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 139/2015 all’art. 2424 C.C., sono stati sostituiti semplicemente con i «costi di sviluppo».

Sempre in materia di “spese in ricerca e sviluppo” ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, in precedenza, altri due pareri (del 24 maggio 2017, Prot. 193550 e del 4 settembre 2017, Prot. 356555) nei quali si esplicita che le spese di ricerca e sviluppo documentabili ai fini del requisito di cui sopra, sono quelle ricavabili dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte nella nota integrativa, sempreché la società abbia già provveduto a deposito del bilancio stesso. In assenza di bilancio nel primo anno di vit a, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

4) Con il Parere del 2 gennaio 2018, Prot. 513, il Ministero risponde al quesito se un brevetto ornamentale possa essere ricompreso tra le "privative industriali" di cui al comma 1, lett. e). n. 3 dell'articolo 4 del D.L. n. 3/2015.

La risposta del Ministero è negativa. Il citato art. 4 del D.L. n. 3/2015 prevede, infatti, tra i possibili requisiti per essere qualificati come PMI innovative la “titolarità […] di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore […]”.

I titoli di proprietà industriale individuati dalla norma sono pertanto:

1) il brevetto per invenzione (che può comprendere invenzioni biotecnologiche);

2) il brevetto per nuova varietà vegetale;

3) la topografia di prodotto a semiconduttori registrata;

Pertanto, il titolo di proprietà industriale denominato disegno e modello registrato, di cui all’art. 31 e ss. del Codice della proprietà industriale e già denominato “brevetto per modello ornamentale” antecedentemente al recepimento della direttiva 98/71/CE, non apparendo nel predetto elenco, non può essere annoverato tra i possibili requisiti per essere qualificati come PMI innovative.

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