4467 - Investimenti pubblicitari rimborsati non pregiudicano le fruizione del bonus (Agenzia delle entrate - Risposta nr.143 del 21.3.2022)
Risposta n. 143 del 21/03/2022
Credito di imposta art. 57 bis del decreto legge n. 50 del 2017 - pdf
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 57-bis del decreto legge n. 50 del 2017 riconosce, a decorrere
dall'anno 2018, un contributo sotto forma di credito d'imposta sugli investimenti
pubblicitari incrementali effettuati, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa istanza diretta
al Dipartimento, a fronte di investimenti in "campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali".
In particolare, le spese ammissibili sono quelle previste dall'articolo 3 del
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 e, cioè, quelle
riferite all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati
esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea,
ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali. Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito
della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere
televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o
per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a
servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale
o chat-line con servizi a sovraprezzo. Non sono, inoltre, ammissibili le spese
accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello
spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. Al riguardo, si evidenza
che la norma agevolativa, pur utilizzando il termine "investimenti", in concreto fa
riferimento, come emerge dal dettaglio delle spese ammissibili indicate nell'articolo 3
decreto attuativo, a spese che hanno natura di costi di esercizio ai fini civilistici e ai
fini fiscali rientrano nell'ambito dall'articolo 108 del TUIR.
Dal punto di vista soggettivo possono beneficiare del credito d'imposta,
attraverso l'utilizzo esclusivamente in compensazione, le imprese e i lavoratori
autonomi e gli enti non commerciali. Da ciò consegue che il credito in esame è
autonomo rispetto alla modalità di determinazione del reddito e dal trattamento di tale
spesa in capo al soggetto beneficiario e, pertanto, può essere fruito da tutti i soggetti
che dichiarano un reddito imponibile in Italia. In tal senso possono beneficiare
dell'agevolazione anche i soggetti che non svolgono attività commerciale e, quindi,
non deducono i costi nella determinazione del loro reddito imponibile.
Con riferimento al caso specifico si evidenzia che la società istante è un soggetto
residente che:
· dichiara un reddito imponibile in Italia compensabile con il credito
emergente dalla fruizione dell'agevolazione in esame;
· ha sostenuto le spese che, sulla base dell'esame svolto dal Dipartimento
rientrano, dal punto di vista oggettivo, nell'ambito della disciplina agevolativa in
esame.
Peraltro, è appena il caso di evidenziare che le spese in questione rilevano ai fini
della determinazione del reddito d'impresa in quanto inerenti all'attività della società
che ne beneficia in termini di incremento dei propri ricavi, assumendosene, per
converso, contrattualmente l'onere nei confronti del fornitore del servizio, in quanto
nella sottoscrizione del contratto agisce in nome proprio sia pur su incarico della
capogruppo. In definitiva, se è vero che l'onere dal punto di vista economico di tali
spese è sostanzialmente sostenuto dalla capogruppo, è anche vero che la società ne
assume formalmente i rischi e ne ritrae direttamente benefici in termini di maggiori
vendite. Si fa presente, peraltro, che il rimborso del costo da parte della capogruppo
concorre alla determinazione del reddito della stessa società.
Alla luce di tali considerazioni, il ribaltamento delle spese ad altri soggetti del
gruppo, nello specifico non residenti, non inficia il loro riconoscimento ai fini della
disciplina agevolativa in commento.
Pertanto, per quanto di competenza della scrivente, non ricorrono motivi ostativi
per la conferma del credito d'imposta riconosciuto dal Dipartimento in data (.....),
mediante pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio in
esame.
Il presente parere non attiene alla corretta determinazione degli investimenti
incrementali del credito d'imposta e l'esistenza o meno di duplicazioni del beneficio
né, tanto meno, alla valutazione della sua congruità ai fini della disciplina del transfer
pricing.