2009 - Sabatini, cumulabilità e de minimis - Faq del Mise aggiornate al 15 giugno 2017

LINK

L'agevolazione  non è in regime de minimis

Italia Oggi 16 giugno 2017:  "La nuova Sabatini, chiarisce il Mise, è un aiuto di stato configurabile come "contributo in conto impianti", comunicato in esenzione a valere sui regolamenti Ue di settore. Pertanto, non è in regime "de minimis". Le agevolazioni sono nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previsti dai regolamenti comunitari.

 

FAQ DEL MINISTERO AGGIORNATE AL 15 GIUGNO 2017


CUMULABILITÀ

9.1 Quali altre forme di agevolazione sono cumulabili?

Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento, in particolare:

  • Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia.
  • Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili.
  • Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

(Art. 7 DM 25 gennaio 2016)

9.2 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che ha richiesto altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, sugli stessi beni oggetto dell’investimento senza che si sia ancora concluso l’iter istruttorio o di assegnazione dei contributi?

La procedura automatica della "nuova Sabatini" che prevede una tempistica specificamente definita dalla normativa, non consente la gestione di ulteriori procedure di concessione di altre agevolazioni con iter non ancora concluso. La procedura , infatti, non prevede la presentazione di documentazione integrativa oltre al modulo di domanda ed ai relativi allegati e nel modulo di domanda stesso ogni impresa dovrà esercitare necessariamente una delle due opzioni previste (“dichiarazione di non aver richiesto e/o ottenuto altre agevolazioni …” oppure “dichiarazione di essere stata assegnataria di agevolazioni …”).

9.3 La Nuova Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’Articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116?

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non è considerato aiuto di Stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di cui all’art. 7 del DM 27 novembre 2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura “Nuova Sabatini”.

9.4 La Nuova Sabatini è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese?

Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni, che a loro volta consentano la cumulabilità, nel limite dei massimali ESL fissati dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle PMI.

Ciò premesso si chiarisce che, a maggior ragione, le agevolazioni della Nuova Sabatini possono coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare “aiuti di Stato” e non concorrono, quindi, a formare cumulo.