Dubbi sul super ammortamento?
In un “prontuario”, tutte le risposte
In un “prontuario”, tutte le risposte
Potranno beneficiare dell’agevolazione anche i contribuenti che usufruiscono del regime dei minimi o quello di vantaggio. Esclusione, invece, per chi applica il forfetario
La Stabilità 2016 (articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 208/2015) ha previsto la possibilità di usufruire di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione sostenuto per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
La disciplina dell’agevolazione, relativa alle imposte sui redditi e riferita esclusivamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, è illustrata dalla circolare 23/E del 26 maggio 2016.
In prima battuta, il documento di prassi si concentra sui soggetti interessati al “super ammortamento”.
Possono usufruirne tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Inoltre, hanno facoltà di beneficiarne gli esercenti attività di lavoro autonomo (anche in forma associata) e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione applicando il regime dei minimi o il regime di vantaggio.
La possibilità è invece esclusa per imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario (i quali determinano il reddito attraverso un coefficiente di redditività sui ricavi o compensi) nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.
Il beneficio spetta a chi effettua investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ovvero oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Sono invece fuori ambito di applicazione i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio.
La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali.
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria. Conseguentemente, devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, pertanto, esclusi, oltre ai beni immateriali, i beni merce, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.
Come detto, la misura riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Non spetta, conseguentemente, per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
In merito alla territorialità dell’investimento, risultano agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia, indipendentemente dall’ubicazione delle strutture cui i beni sono ubicati.
Dall’ambito applicativo dell’agevolazione sono esclusi gli investimenti in:
Sotto il profilo temporale, il super ammortamento compete per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, imputati in base alle regole generali della competenza previste dal Testo unico sulle imposte sui redditi (articolo 109, commi 1 e 2).
Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Invece, il momento di effettuazione dell’investimento per le acquisizioni con contratti di leasing è quello in cui il bene è consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario; qualora sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale, successivo riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.
La disciplina dell’agevolazione, relativa alle imposte sui redditi e riferita esclusivamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, è illustrata dalla circolare 23/E del 26 maggio 2016.
In prima battuta, il documento di prassi si concentra sui soggetti interessati al “super ammortamento”.
Possono usufruirne tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Inoltre, hanno facoltà di beneficiarne gli esercenti attività di lavoro autonomo (anche in forma associata) e le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione applicando il regime dei minimi o il regime di vantaggio.
La possibilità è invece esclusa per imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario (i quali determinano il reddito attraverso un coefficiente di redditività sui ricavi o compensi) nonché le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.
Il beneficio spetta a chi effettua investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ovvero oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Sono invece fuori ambito di applicazione i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio.
La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali.
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria. Conseguentemente, devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa. Sono, pertanto, esclusi, oltre ai beni immateriali, i beni merce, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.
Nell’ipotesi di beni concessi in comodato d’uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all’impresa proprietaria/comodante.
Come detto, la misura riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Non spetta, conseguentemente, per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
In merito alla territorialità dell’investimento, risultano agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia, indipendentemente dall’ubicazione delle strutture cui i beni sono ubicati.
Dall’ambito applicativo dell’agevolazione sono esclusi gli investimenti in:
- beni materiali strumentali per i quali il Dm 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%
- fabbricati e costruzioni
- i beni indicati nella tabella seguente (allegato 3 alla legge di stabilità 2016)
Industrie manifatturiere alimentari | Imbottigliamento di acque minerali naturali | Condutture |
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua | Produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte per usi civili (reti urbane) |
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua | Stabilimenti termali, idrotermali | Condutture |
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua | Produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione |
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell’acqua | Produzione e distribuzione di gas naturale | Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento |
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie e ascensori | Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) |
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni | Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari | Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) |
Sotto il profilo temporale, il super ammortamento compete per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, imputati in base alle regole generali della competenza previste dal Testo unico sulle imposte sui redditi (articolo 109, commi 1 e 2).
Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Invece, il momento di effettuazione dell’investimento per le acquisizioni con contratti di leasing è quello in cui il bene è consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario; qualora sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale, successivo riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.