(1472) Collegato ambientale - pubblicata la legge n. 221 del 2015 che promuove la Green Economy e la sostenibilità ambientale (www.tuttocamere.it)

 

FONTE: www.tuttocamere.it

 


10. COLLEGATO AMBIENTALE - Pubblicata la legge n. 221 del 2015 che promuove la Green Economy e la sostenibilità ambientale

 

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016, la LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

La L. n. 221/2015 - collegato alla legge di stabilità per il 2014, c.d. “Collegato ambientale” - contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

La legge è composta da 79 articoli suddivisi in 11 Capi, e da un allegato.

Con la pubblicazione del “Collegato ambientale” il nostro Paese ha, per la prima volta, uno strumento che promuove la green economy e il contenimento dell'uso eccessivo delle risorse naturali.

Si tratta di un pacchetto di misure che incidono in diversi settori dell'economia verde, un disegno organico di norme che vanno nella direzione della semplificazione e della promozione del riutilizzo delle risorse con l'obiettivo di concepire un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale attraverso una serie di semplificazioni e di incentivi che premiano i comportamenti virtuosi di consumatori, produttori e istituzioni in campo ambientale.

Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, ha definito questa legge "una piccola finanziaria verde che aiuta la società e le imprese ad andare nella direzione di un'economia più green e circolare”.

 

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10.2. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Nuove disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE

L’articolo 17 reca disposizioni per promuove l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE.

Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza:

- il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate;

- il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

- il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.

 

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10.8. L. N. 221/2015 - COLLEGATO AMBIENTALE - Disposizioni in materia di interventi di bonifica dall’amianto - Istituito un credito d’imposta e un apposito Fondo

 

L'articolo 56 istituisce un credito d'imposta per gli anni 2017-2019, per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive.

Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente anche attraverso l’adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle sp ese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.

Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovranno essere adottate le disposizioni attuative del presente articolo (commi 1 – 6).

Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo sarà disciplinato con un apposito decreto del Ministro dell’Ambiente (commi 7 e 8).

 

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