(1470) Finanziamenti Bei - Pubblicato il decreto che regola l’attuazione degli interventi della Sezione speciale “Progetti di ricerca e innovazione” (25/1/2016)

 

Fonte: webmin@tuttocamere.it   -  25/01/2016

 

5. FINANZIAMENTI BEI - Pubblicato il decreto che regola l’attuazione degli interventi della Sezione speciale “Progetti di ricerca e innovazione

 

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2015, il decreto 6 novembre 2015, recante “Attuazione degli interventi della Sezione speciale «Progetti di ricerca e innovazione» del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione di quanto previsto all’art. 1, comma 48, lett. b) della L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), definisce i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio di finanziamenti BEI (Banca europea per gli investimenti), le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia della Sezione speciale in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia (art. 2).

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, la BEI comunicherà al Gestore del Fondo la data di avvio della fase di costruzione del portafoglio di finanziamenti BEI e a decorrere da tale data, diverrà operativa la Sezione speciale. Nel caso in cui non intervenga la predetta comunicazione, l'operazione si considera avviata decorso il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Dell'avvio dell'operazione di Risk sharing finance facility per l'innovazione industriale sarà data comunicazione sui siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Fondo e della BEI (art. 3).

Sono finanziabili:

- i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti;

- i progetti caratterizzati da un elevato contenuto innovativo e/o tecnologico, finalizzati alla industrializzazione di prodotti, servizi o processi;

- altri progetti che la BEI consideri ammissibili e finanziabili a titolo di innovazione sulla base delle proprie linee di valutazione, che siano realizzati da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle PMI, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese.

I progetti, ai fini dell'ammissibilità ai fondi BEI e alla conseguente garanzia della Sezione speciale, devono essere realizzati sul territorio nazionale e devono avere una dimensione finanziaria:

a) non inferiore a euro 15.000.000,00,  nel caso di progetti finanziabili con finanziamento diretto BEI;

b) compresa tra un valore minimo di euro 500.000,00 e un valore massimo di euro 25.000.000,00, nel caso di progetti finanziati con finanziamenti dipendenti conseguenti a un finanziamento intermediato BEI (art. 4).

 

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