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Investimenti in ricerca e sviluppo:
via libera all’utilizzo del credito
via libera all’utilizzo del credito
Un nuovo codice tributo per fruire tramite F24, a partire dal prossimo anno, del bonus spettante alle imprese che sostengono costi per quelle attività negli anni dal 2015 al 2019
Gli imprenditori che investono in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, possono usufruire di un credito d’imposta, introdotto inizialmente dall’articolo 3 del Dl 145/2013, poi sostituito integralmente dall’articolo 1, comma 35, della legge 190/2014 (Stabilità 2015).
La nuova formulazione dell’articolo ha modificato la misura, la decorrenza e la platea dei beneficiari dell’agevolazione, prevedendo l’attribuzione del bonus in favore di tutte le imprese che effettuano investimenti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il decreto interministeriale del 27 maggio 2015 ha definito le modalità applicative del credito d’imposta. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che l’importo del beneficio concesso venga indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta nel corso del quale sono state sostenute le spese e che l’utilizzo del credito debba avvenire, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.
Per consentire la fruizione dell’incentivo fiscale dall’inizio del prossimo anno, la risoluzione 97/E del 25 novembre 2015 istituisce il codice tributo “6857”, che sarà dunque operativo dal 1° gennaio 2016.
Andrà riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” andrà riportato l’anno in cui è stato sostenuto il costo.
La nuova formulazione dell’articolo ha modificato la misura, la decorrenza e la platea dei beneficiari dell’agevolazione, prevedendo l’attribuzione del bonus in favore di tutte le imprese che effettuano investimenti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il decreto interministeriale del 27 maggio 2015 ha definito le modalità applicative del credito d’imposta. In particolare, l’articolo 6 stabilisce che l’importo del beneficio concesso venga indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta nel corso del quale sono state sostenute le spese e che l’utilizzo del credito debba avvenire, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi.
Per consentire la fruizione dell’incentivo fiscale dall’inizio del prossimo anno, la risoluzione 97/E del 25 novembre 2015 istituisce il codice tributo “6857”, che sarà dunque operativo dal 1° gennaio 2016.
Andrà riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” andrà riportato l’anno in cui è stato sostenuto il costo.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 25 Novembre 2015