(1230) Credito d’imposta Premio alla ricerca sopra i 30mila euro (Il sole 24 ore 24/12/2014)

Ricerca e sviluppo. Credito d’imposta

Premio alla ricerca sopra i 30mila euro

La legge di stabilità per il 2015 introduce un credito d’imposta a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo poste in essere dai soggetti d’impresa. Più che di una nuova misura di aiuto, le disposizioni del comma 35 dell’articolo unico della norma in esame sostanziano una riscrittura dell’incentivo disciplinato dall’articolo 3 del Dl 142/2013, con conseguente differimento della sua operatività al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014. Il bonus resterà fruibile fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il credito d’imposta è attribuibile a tutti i titolari di reddito d’impresa, senza alcun vincolo tanto per il fatturato realizzato che per la forma giuridica, il settore economico in cui operano e il regime contabile adottato. Le modalità di determinazione dell’agevolazione sono individuate dallo stesso legislatore. La norma riconosce, di fatto, un credito d’imposta nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta di applicazione dell’incentivo, rispetto alla media realizzata nel triennio antecedente al periodo d’imposta in corso al 31/12/2015. Per le imprese operative da meno di tre esercizi, la media andrà costruita sull’intero periodo intercorso dalla loro costituzione. I beneficiari devono comunque realizzare ogni anno almeno un investimento di 30.000 euro. La norma fissa anche un tetto massimo di godimento annuo dell’agevolazione, stabilito in cinque milioni. Quanto all’esatta individuazione della natura della spesa agevolata, è la stessa previsione normativa a stabilire puntualmente gli ambiti operativi della ricerca eligibile. Restano escluse le spese sostenute per la modifica ordinaria o periodica apportata a prodotti, linee di produzione e processi di fabbricazione, anche quando tali modifiche rappresentino dei miglioramenti. Nel computo della spesa agevolata rientrano, in particolare: il personale altamente qualificato (dottori di ricerca o con laurea magistrale in discipline tecniche, così come elencate nell’allegato alla norma) impiegato nell’attività di R&S; l e quote di ammortamento delle spese di acquisto o utilizzo per strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di R&S e con costo unitario non inferiore a 2 mila euro; i contratti di ricerca stipulati con Università e organismi di ricerca; le competenze tecniche e privative industriali specifiche. Per le prime tre voci di spesa, precisa la norma, il bonus è riconosciuto nella misura del 50% delle medesime. In pratica, nel calcolo della spesa annuale, le prime tre voci di spesa andranno computate per la metà e, per logica operativa, così andrebbe fatto anche nel calcolo della media triennale. Il credito, da indicare nel modello Unico, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le spese in R&S rendicontate dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al Dlgs 39/2010. La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile saranno ammissibili al bonus entro il limite massimo di 5.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA Alessandro Sacrestano