(1089) DURC su dichiarazione sostitutiva: chiarimenti INPS (Fonte: www.pmi.it - 3/9/2014)

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DURC su dichiarazione sostitutiva: chiarimenti INPS

La regolarità del DURC deve partire sempre dalla data di autocertificazione, non è applicabile la finestra di 15 giorni per mettersi in regola: Circolare INPS con regole ed eccezioni.

- 3 settembre 2014

 

DURC

Importante precisazione sul DURC per la verifica della dichiarazione sostitutiva: la posizione contributiva deve essere regolare già alla data in cui viene presentata l’autodichiarazione e non entro la finestra dei 15 giorni dall’eventuale avviso di regolarizzazione, così come avviene in tutti gli altri casi . Lo riporta il Messaggio INPS n.6756 del 2 settembre 2014, che si contrappone ad una recente sentenza del TAR del Veneto (n.486/2014). Questo tipo di DURC serve quando un’impresa decide di partecipare a una gara, si presenta per verificare l’autocertificazione di regolarità contributiva e ha validità 120 giorni, anche per le successive fasi di stipula del contratto (bisogna invece presentare un nuovo DURC in ulteriori fasi, come il pagamento per l’avanzamento lavori).

=> DURC: guida alle novità 2014

Secondo l’INPS, anche dopo le semplificazioni introdotte dal Decreto Lavoro (Dl 34/2014, articolo 4) – verifica telematica in tempo reale – in attesa che vengano, eventualmente, stabilire nuove modalità procedurali non si può applicare la dilazione dei 15 giorni.

Dunque, il DURC per la verifica di autodichiarazione deve poter attestare la regolarità contributiva al momento dell’autodichiarazione stessa, senza finestre temporali per regolarizzarsi. In caso contrario scattano le sanzioni penali «per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci», come previsto dall’articolo 76 del Dpr 445/2000

=> DURC per gare di appalto: niente semplificazioni

Eccezioni

Resta l’eccezione rappresentata dalle forme non gravi di scostamento (in base all’articolo 8, comma 3 del decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007), pari al 5% fra somma dovuta e versata per ciascun periodo di paga, e comunque inferiore a 100 euro (fermo restando l’obbligo di versamento nei 30 giorni successivi al rilascio del DURC). Altra eccezione è rappresentata dal DURC in compensazione ai sensi dell’articolo 13 bis, comma 5, del dl 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012: la norma prevede regolarità contributiva nel caso in cui l’azienda abbia crediti certi, liquidi, ed esigibili certificati attraverso l’apposita piattaforma anteriormente alla data in cui l’azienda rende la sua autodichiarazione. Dunque, se l’impresa ha un’irregolarità ma anche un credito certificato, casse edili e istituti previdenziali sono tenuti a rilasciare il DURC.  A regolamentare questa opzione è la Circolare INPS n. 16/2014.

=> DURC: istruzioni INPS per la certificazione crediti

Il DURC rilasciato ai sensi dell’articolo 13 bis, comma 5, del dl 52/2012 deve obbligatoriamente riportare:

  • indicazione che il rilascio avviene in attuazione della predetta norma.
  • dati identificativi della Richiesta DURC prodotta tramite Piattaforma Certificazione Crediti,
  • importo disponibile evidenziato nel certificato dopo l’attivazione della funzione Verifica la capienza per l’emissione del DURC,
  •  importo del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente. 

Fonte: Messaggio INPS  6756/2014

 

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