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21 Agosto 2014 Ore 06:30
Nuove assunzioni di profili altamente qualificati: in G.U. modelli e termini per le domande
Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito modelli e termini per la domanda di accesso al credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.
PER APPROFONDIRE
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Il decreto 28 luglio 2014stabilisce i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (art. 24, D.L. n. 83/2012).
Il credito d'imposta è pari al 35%, con un limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.
Il Ministero dello Sviluppo economico comunica annualmente, con avviso pubblicato nel sito www.mise.gov.it, l'avvio della procedura di trasmissione delle istanze e il termine della stessa per esaurimento delle risorse disponibili.
Termini
In fase di prima applicazione, le istanze di accesso al credito d'imposta riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 possono essere presentate, tramite la procedura informatica, dal 15 settembre 2014 fino al 31 dicembre 2014.
Dal 10 gennaio 2015 possono essere presentate le istanze riferite ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013 e dal 10 gennaio 2016 quelle relative ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.
Procedura
Le istanze, firmate digitalmente, sono presentate in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
L'accesso alla piattaforma utilizzata dalla procedura informatica prevede l'identificazione dell'impresa tramite codice fiscale e l'autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa rilevabile dal Registro delle imprese.
La piattaforma informatica è articolata in tre distinte sezioni di accesso:
- una generale;
- le restanti due relative, rispettivamente, alle riserve previste per le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati nonché le imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
La sezione generale è accessibile a tutte le imprese, indistintamente, per la concessione del credito d'imposta nell'importo massimo di 200.000 euro, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati nonché le imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 possono accedere sia alla sezione generale, sia, in alternativa, alla sezione relativa alla riserva di rispettiva competenza.
Contenuto delle istanze
I contenuti delle istanze di accesso al credito d'imposta sono riportati negli schemi allegati al decreto:
- l'allegato A è riferito alle istanze da presentare alla sezione generale
- l'allegato B è relativo alle istanze delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati a valere sulla specifica riserva;
- l'allegato C è relativo alle istanze delle imprese con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 a valere sulla specifica riserva.
Negli schemi allegati al decreto i dati considerati obbligatori sono identificati con l'asterisco.
L'istanza è generata automaticamente dalla piattaforma informatica al termine della procedura di inserimento dei dati e della firma digitale da parte del richiedente.
La piattaforma informatica processa le istanze di accesso al credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di trasmissione e trasmette con posta elettronica certificata (PEC) il provvedimento di concessione del credito d'imposta.
Le istanze pervenute fuori dei termini, iniziali e finali, indicati, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle previste non saranno prese in considerazione.
A cura della Redazione
Copyright © - Riproduzione riservata
Ministero dello Sviluppo economico, D.M. 28/07/2014 (G.U. 09/08/2014, n. 184)