Sabatini Bis, le FAQ sugli incentivi alle imprese
FAQ ministeriali sugli incentivi della nuova Sabatini (beni strumentali) alle imprese che investono in nuovo hardware, software e macchinari: precisazioni su domanda, requisiti di accesso e tempi di erogazione di prestito e contributo.
La banca impiega due mesi per erogare i finanziamenti agevolati alle imprese, mentre per il contributo ministeriale a copertura degli interessi ne serve uno, purchè sia stato completato l’investimento: sono alcune delle risposte alle FAQ (Frequently Asked Question) sulla Sabatini Bis, il nuovo incentivo per alle PMI per l’acquisto di beni strumentali, previsto dal Decreto Fare (articolo 2, dl 69/2013 convertito nella legge 98/2013) e regolamentato da DM 27 novembre 2013 e Circolare MiSE 4567 dello scorso 10 febbraio.
La domanda
Modello di domanda. Le istanze possono essere presentate, alla banca o all’intermediario finanziario, dalle ore 9:00 del 31 marzo. Sulla base dello schema di domanda già fornito (allegato 1), il MiSE pubblicherà entro il 10 marzo i modelli da utilizzare, nella sezione “beni strumentali (nuova Sabatini)“.
=>I moduli di domanda per la nuova Sabatini
Modalità di invio. La domanda va inviata in forma elettronica via PEC (Posta Eettronica Certificata), sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore mediante firma digitale, comprensiva di bollo (tranne per i settori agricoli e pesca) assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca presso la sede dell’impresa.
Allegati. Niente preventivi, fatture o altri titoli di acquisto, neppure per la richiesta della prima quota di contributo (allegato 3): bastano le sole liberatorie dei fornitori (allegato 4), attestanti anche il requisito di “nuovo di fabbrica”. Se l’investimento è in leasing, serve anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento, corredata di liberatorie dei fornitori.
Casi particolari. E’ necessario allegare anche la dichiarazione per informazioni antimafia se i soggetti sono sottoposti a verifica di cui all’articolo 85 del dlgs 159/2011 o per finanziamenti oltre 150mila euro, con copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che la rilascia per domande firmate dal procuratore dell’impresa.
Il finanziamento
Il finanziamento bancaria – compreso fra 20mila e 2 milioni di euro fino a esaurimento risorse (2,5 milioni di euro) – è accesibile anche come locazione finanziaria. La concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca/intermediario aderente alle convenzioni stipulate tra MiSE, ABIe CdP. La domanda può essere presentata anche per investimenti da avviarsi successivamente, ad eccezione del settore agricolo in cui bisogna aspettare il provvedimento di concessione degli aiuti. La data di avvio dell’investimento si intende quella del primo titolo di spesa ammissibile, in base all’articolo 5 del DM 27 novembre 2013 e alla Circolare 4567 del 10 febbraio 2014 dello Sviluppo Economico.
=>Bando Macchinari: le regole sui finanziamenti
Il contributo
Il Ministero copre gli interessi sul finanziamento agevolato ottenuto dalla banca, calcolati a tasso 2,75% su un piano di ammortamento con rate semestrali costanti e durata 5 anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali. Nell’appendice della circolare applicativa sono indicate le modalità tecniche di calcolo. A breve sarà disponibile un software nella sezione “beni strumentali (nuova Sabatini)” del sito MiSE.
Cumulabità
Imprese agricole. L’agevolazione non è cumulabile con aiuti de minimis ma lo sono con: altri aiuti di Stato, contributi finanziari forniti da Stati membri, contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento di intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento.
Imprese pesca e acquacoltura. Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008, con aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili a condizione di non superare l’intensità di aiuto o importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.
Imprese di altri settori. L’incentivo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis e relative al Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER (20% dei costi ammissibili per le piccole imprese e 10% per le medie).
Spese ammissibili
Sono elencate nell’articolo 5 del Dm 27 novembre 2013. Le FAQ sottolineano due elementi: non sono ammissibili le spese per l’acquisto di un terreno o fabbricato da destinare ad uso produttivo e quella per la realizzazione di opere murarie; è invece agevolabile l’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa, se rientra nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (circolare 36/E del 19 dicembre 2013, 46/E del 19 luglio 2007, 38/E dell’11 aprile 2008): macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 codice civile.
Soggetti ammessi
Tutte le imprese di micro, piccola e media dimensione con sede operativa in Italia (anche Regioni a statuto speciale) iscritte al registro Imprese (o Registro imprese di pesca), che realizzano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, rispettando le seguenti condizioni:
- pieno e libero esercizio dei propri diritti (non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali),
- non tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
- non in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER. (Art. 3 DM 27 novembre 2013).
Settori esclusi
Industria carboniera, attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007), fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER. Per quanto riguarda il settore trasporti, le spese d’acquisto di mezzi e attrezzature sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo (articolo 5 Dm 27 novembre 2013).
Erogazione
La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione devono avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca o intermediario da parte della Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca o intermediario. In pratica, dopo che la banca accetta il finanziamento e invia la richiesta alla Cdp, riceve la provvista entro 20 giorni e a quel punto versa i soldi all’impresa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo.
L’erogazione del contributo, invece, subordinato al completamento dell’investimento, deve effettuarsi entro il periodo di preammortamento o prelocazione di durata massima 12 mesi dalla stipula del finanziamento / contratto di leasing. Le richieste sono evase entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici (Fonte: le FAQ del ministero sulla Nuova Sabatini)