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NEWS
In arrivo il bonus fiscale per gli investimenti R&S
News n.: 30961
Fonte: Governo Italiano del 23/01/2014
Tipo informazione: INFORMAZIONE
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MiSE (D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 23/10/2013, G.U. 21/01/2014, n. 16) che detta le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo – sotto forma di credito di imposta – alle imprese, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.
Possono essere ammessi a fruire del bonus fiscale tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.
Costi agevolabili
È agevolabile il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione, di:
- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, purchè impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo.
Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a 12 mesi.
Nota bene
Per “costo aziendale”, si intende il costo salariale che corrisponde all’importo totale effettivamente sostenuto dall’impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori in possesso dei titoli richiesti dal decreto e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.
Per l’anno 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate a partire dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012).
Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.
Misura del credito di imposta
I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale con le caratteristiche stabilite dal decreto, possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200.000 euro.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è pari al 35% dei costi aziendali.
Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.
Come richiedere l’agevolazione
Per la gestione dell’agevolazione, il MiSE si avvarrà di una piattaforma informatica per la cui definizione assegnerà l’appalto sulla base di un’apposita gara.
Con successivo decreto, il Ministero definirà i contenuti della domanda di accesso all’agevolazione e renderà note le procedure per la presentazione (prevedendo la redazione di un’istanza in forma semplificata per start-up innovative e incubatori certificati).
Con lo stesso decreto verrà determinato anche il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio, oltre all’eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda.
Il MiSE, previa verifica dell’importo delle risorse stanziate ed effettivamente disponibili, comunica annualmente l’avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l’ammontare delle risorse disponibili, nonché il termine della stessa per l’esaurimento delle risorse.
Regole specifiche sono previste per i soggetti con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 e per start-up innovative ed incubatori certificati.
Le domande acquisite dal Ministero sono sottoposte a controllo di ammissibilità, in relazione ai soggetti richiedenti e ai contratti di lavoro in dipendenza dai quali risultano i costi, che devono essere certificati dalla documentazione prevista dall’art. 5, commi 1 e 2, del decreto.
Modalità di fruizione del credito d’imposta
L’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall’impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.
Il contributo sotto forma di credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile IRAP, può essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della stessa Agenzia.
A tal fine il Ministero trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio, specificando l’importo del credito concesso ad ognuno di essi, nonchè i dati degli eventuali provvedimenti di revoca. L’Agenzia delle entrate comunica al MiSE, in via telematica, i dati dei contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di fruizione del beneficio.
Controlli
I controlli sulla corretta fruizione del credito d’imposta sono effettuati dal MiSE sulla base della documentazione contabile, certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all’assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d’esercizio relativo all’anno d’assunzione.
La certificazione deve essere aggiornata annualmente e inviata al MiSE tramite apposita procedura informatica.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile.
Cause di decadenza
Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:
- la riduzione o il mantenimento, nei 3 anni successivi all’assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero 2 anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l’agevolazione;
- la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche stabilite dal decreto;
- la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall’impresa beneficiaria, successivamente all’11 agosto 2012, in un paese non appartenente all’Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
- l’accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto delle condizioni e procedure previste dal decreto, il Ministero dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d’imposta precedentemente concesso e procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.