(799) Aiuti di Stato a PMI e imprese innovative: via libera dalla UE (Fonte: www.pmi.it - 20/01/2014)

Aiuti di Stato a PMI e imprese innovative: via libera dalla UE

Nuove regole e orientamenti UE per la concessione di aiuti di Stato a start-up e PMI innovative, in vigore da luglio 2014: per combattere il credit crunch basta massimali e meno obblighi.

- 20 gennaio 2014

 

Aiuti di Stato alle imprese: la UE spiana la via

 

Per combattere il credit crunch causato dal perdurare della crisi economica, la UE ha stabilito regole meno rigide per la concessione di finanziamenti e aiuti di Stato alle PMI europee e alle imprese innovative. L’obiettivo è di rilanciare l’economa e l’occupazione favorendo la liquidità delle aziende e contrastando la stretta sul credito concesso dalle banche.

Linee guida

I nuovi orientamenti UE sugli aiuti di Stato entreranno in vigore il 1° luglio 2014. Secondo le nuove linee guida presentate dal Commissario alla concorrenza Joaquin Almunia a Bruxelles, gli Stati Membri potranno sostenere, con risorse pubbliche, strumenti finanziari come l’acquisto di titoli assimilabili ad azioni, prestiti, garanzie o strumenti ibridi, a favore non solo di PMI e startup ma anche di imprese fino a 499 addetti, aziende innovative a media capitalizzazione con massimo 1.500 addetti e costi per l’innovazione pari almeno al 10% di quelli operativi.

 

Massimali

Gli aiuti di Stato potranno essere autorizzati fino a 15 milioni di euro per ogni PMI senza essere notificati a Bruxelles (finora il tetto annuale era di 1,5 milioni all’anno). Gli aiuti pubblici che superano questa cifra dovranno invece essere sottoposti ad autorizzazione della Commissione Europea e giustificati dalle condizioni di mercato. La novità, però, è che non saranno più sottoposti a massimali o tetti specifici.

Partecipazioni

Abolito anche l’obbligo di affiancare agli aiuti di Stato un co-finanziamento delle imprese con capitali di rischio privati, per almeno il 50% nelle aree non assistite dalle politiche UE di coesione e per almeno il 30% nelle aree assistite. La percentuale minima di partecipazione dei capitali privati dipenderà esclusivamente dal rischio inerente all’investimento. Gli Stati membri dal 1° luglio avranno la facoltà di finanziare fra 60% e 90% degli investimenti per le imprese interessate, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale.

 

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