DURC: sospensione dei benefici normativi e contributivi
DURC: i chiarimenti del Ministero del Lavoro sul godimento dei benefici normativi e contributivi in presenza di cause ostative, partenza e durata della sospensione.
Chiarimenti in merito a DURC – benefici normativi e contributivi e cause ostative – con la risposta del Ministero all’interpello presentato dai Consulenti del Lavoro per conoscere la corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 recante modalità di rilascio e contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Nello specifico, si chiedevano chiarimenti sulla durata del mancato rilascio del DURC in presenza di cause ostative.
Rilascio DURC
La Tabella A del decreto stabilisce che le imprese per cui sono state accertate violazioni con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi non possono ottenere il DURC, necessario per fruire dei benefici “normativi e contributivi” (v. art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006) per un determinato periodo di tempo, fino a 24 mesi, in relazione alla determinata violazione accertata.
Mancato DURC
Secondo Ministero del Lavoro, INPS e INAIL, “tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati”. Dunque, richiamando la circolare n. 5/2008 dello stesso Ministero “ai fini dell’impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione (evidentemente non impugnata). Dunque, lo stop al DURC scatta nel momento in cui la viollazione è ufficializzata.
Diversamente, l’estinzione delle violazioni per prescrizione o pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 (per violazioni amministrative) non presuppone di per sè una causa ostativa.
La disciplina ostativa al rilascio del DURC riguarda anche i DURC acquisiti d’ufficio dalle PA, che il Ministero invita a attivare controlli a campione sulla presentazione alle competenti DTL delle autocertificazioni sulla non commissione di illeciti ostativi al rilascio del DURC. In pratica, per questi DURC spetta alle PA verificare la vediridicità delle auto-dichiarazioni.
Inibizione DURC
Nel periodo di non rilascio DURC non sarà possibile godere di agevolazioni legate a precisi termini di fruizione, come ad esempio gli sgravi contributivi INPS assolti con scadenze mensili. Una volta trascorso il periodo di inibizione al rilascio del DURC, l’impresa può tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, compresi quelli non legati a particolari vincoli temporali.
Durata DURC
Il Ministero ricorda che l’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) ha introddotto novità in tema di validità del DURC e più in particolare al comma 8 ter ha disposto che “ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell’Unione europea, statale e regionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio”. Dunque una eventuale sospensione del DURC e dei benefici “normativi e contributivi” derivante da una causa ostativa al suo rilascio potrà essere attivata solo successivamente alla data di scadenza dei 120 giorni di un eventuale DURC rilasciato in precedenza per la stessa finalità. Per maggiori informazioni consulta l’Interpello del Ministero del Lavoro.