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Fondo per la crescita sostenibile - Incentivi per la ricerca & sviluppo |
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Una delle finalità sancite dall'art. 23 del D.L. n. 83/2012 e dal D.M. 8 marzo 2013, è "la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese". Proprio in questa linea si inserisce l'intervento del Fondo per la Crescita Sostenibile, recentemente varato dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto 20 giugno 2013, pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 228, del 28/09/2013. Tale misura intende promuovere l’innovazione diffusa, tramite l’agevolazione di progetti di ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori tecnologici individuati nel Programma quadro comunitario Orizzonte 2020. Finalità Saranno finanziabili i progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle piccole e medie imprese dirette al raggiungimento dei seguenti obiettivi: – migliorare la salute e il benessere della popolazione; – migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive; – realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo; – realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati; – consentire la transizione verso un’economia verde grazie all’innovazione ecocompatibile. Soggetti beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti: 1. le imprese che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del Codice civile, numeri 1) (imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi) e 3) (imprese che esercitano attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria); 2. le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; 3. le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443; 4. centri di ricerca con personalità giuridica; 5. organismi di ricerca, limitatamente ai progetti congiunti. Spese ammissibilii I progetti devono presentare spese ammissibili non inferiori a € 800.000 e non superiori a € 3 milioni ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. La tipologia dei costi ammissibili è costituita da: - personale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario; - gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; - servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo; - spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo; - materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. Agevolazioni concedibili Il Decreto Mise introduce una nuova forma di agevolazione, consistente nella cosiddetta "sovvenzione rimborsabile". Si tratta di un ammontare in denaro, pari al 75% delle spese considerate ammissibili, da restituire parzialmente al Mise. La percentuale di restituzione è pari: - al 70% per le Piccole Imprese; - all’80% per le Medie Imprese; - al 90% per le Grandi Imprese. La parte della sovvenzione da restituire è rimborsata, a tasso zero, con un piano di ammortamento a rate semestrali costanti, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo della sovvenzione stessa. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del D.M. 29 luglio 2013 (avvenuta l’8 ottobre 2013), un ulteriore provvedimento ministeriale definirà il termine di apertura e le modalità tecniche per la presentazione delle domande di agevolazioni. In attesa della pubblicazione dei provvedimenti ministeriali è possibile consultare per aggiornamenti la sezione "Incentivi e strumenti di sostegno" del sito del MISE al link sottostante. Fonte IPSOA » incentivi MISE ricerca & sviluppo
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L.R. 5/2003 Provvedimenti per lo sviluppo della cooperazione - quadro attuativo 2013/2014 |
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Con delibera della Giunta Regionale n. 1507 del 04/11/2013, è stato pubblicato il quadro attuativo 2013/2014 della L.R. 16 aprile 2003, n. 5 - Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. Tipologia degli interventi. Le società cooperative sono beneficiarie dirette o indirette delle agevolazioni previste dai vari interventi. Pertanto, con il presente Quadro attuativo 2013 sono concesse direttamente alle imprese agevolazioni per: - Sostegno ai processi di capitalizzazione delle cooperative (artt. 2 e 3) - Contributi a sostegno degli investimenti innovativi e di carattere sperimentale (artt. 4 e 6 - LR. n. 5/2003) - Contributi alla costituzione di nuove cooperative (art. 5 L. R. n. 5/2003) Inoltre le cooperative sono beneficiarie indirette di ulteriori interventi previsti dal presente quadro attuativo (artt. 6, 7 e art. 8) posti in essere dai Servizi di interesse economico generale (SIEG) cooperativi regionali. Intensità dell'aiuto concesso Le intensità di aiuto previste sono specificate nella parte riguardante i singoli interventi. Gli aiuti saranno concessi con intensità e modalità compatibili con quanto previsto dalle normative comunitarie. Beneficiari Beneficiari del presente intervento sono le cooperative, i loro consorzi tra imprese cooperative operanti nella Regione Marche. Per usufruire di eventuali particolari priorità o condizioni agevolative previste per la categoria, le cooperative sociali debbono essere iscritte all'albo regionale dì cui all'art. 3 della LR 18/12/2001, n. 34. Per l'anno 2013 possono beneficiare delle particolari priorità o condizioni agevolative previste per le cooperative di nuova costituzione le cooperative costituite dal 01/01/2012 alla data di scadenza dei bandi per la presentazione della domanda di finanziamento. In attesa della pubblicazione dei relativi bandi e scadenze, è possibile consultare per aggiornamenti il sito del servizio cooperazione della Regione Marche al link sottostante. » bandi L.R. 5/2003 |
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