(674) Aiuti di Stato: modernizzare le regole (Fonte: Regioni.it - 6/8/2013)

Posizione della Conferenza delle Regioni

Aiuti di Stato: modernizzare le regole

Documento approvato il 24 luglio

 
(regioni.it) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  ha assunto, nella riunione del 24 luglio, una posizione sulla modernizzazione delle regole in materia di Aiuti di Stato. Tale documento (che si riporta integralmente di seguito) è stato pubblicato sul sito www.regioni.it (sezione “Conferenze”).
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’11 luglio scorso, ha condiviso la posizione comune sulla proposta di regolamento della Commissione europea che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria).
Alla luce e sulla base di tale documento, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome chiede al Governo che si faccia parte attiva nelle opportune sedi negoziali presso le istituzioni europee affinché
1) le categorie in esenzione dall’obbligo di notifica preventiva oggetto di regolamentazione della Commissione europea su delega del Consiglio ai sensi del Regolamento di abilitazione siano soltanto quelle su cui sussista sufficiente prassi ed esperienza decisionale ad ampio spettro, tale da non lasciare margini di incertezza giuridica e soprattutto applicativa per le autorità concedenti;
2) la mancanza di prassi ed esperienza decisionale in determinati settori come quello del finanziamento delle infrastrutture o della cooperazione territoriale europea non comporti l’erronea attribuzione della qualifica di “aiuto compatibile” a quegli interventi pubblici che non configurano aiuti di Stato; le Regioni e le Province Autonome sollecitano pertanto che sia data priorità, nell’ambito della modernizzazione, alla comunicazione interpretativa della nozione di aiuto di Stato rispetto alla disciplina delle semplificazioni procedurali;
3) la discussione delle regole di esenzione dall’obbligo di notifica preventiva sia contestuale alla discussione della revisione delle singole discipline orizzontali, settoriali e degli specifici strumenti di aiuto, in assenza delle quali è oggettivamente impossibile fornire un contributo di merito alla consultazione pubblica di un testo di semplificazione procedurale di un ampio corpus di orientamenti e linee guida oggetto della corrente modernizzazione;
4) le regole di esenzione forniscano alle autorità concedenti strumenti operativi di reale semplificazione e sburocratizzazione delle procedure, che rischiano altrimenti di sovrapporsi a quelle interne e rallentare la spinta positiva al sistema economico già in faticosa uscita dalla crisi e penalizzato dal perdurare delle strette creditizie;
5) sia salvaguardata la possibilità di utilizzare diffusamente lo strumento dell’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva, che parrebbe gravemente compromessa dalla clausola che ne limiterebbe l’applicazione in termini di volume massimo di spesa pubblica misurato in percentuale del PIL dello Stato membro e di dotazione annuale del regime stesso, quest’ultima calcolata sommando le dotazioni di tutti i regimi che nell’ultimo triennio hanno nello Stato membro “caratteristiche identiche o molto simili”; i valori soglia indicati nella proposta della Commissione (0,01% del PIL dello Stato membro e 100 milioni di Euro), come pure la ratio stessa della clausola, renderebbero oggi inapplicabile lo strumento dell’esenzione, soprattutto in virtù della similitudine di molti regimi delle Regioni e della presenza di strumenti contributivi nazionali la cui implementazione è delegata in modo simmetrico, e quindi similare, a livello regionale;
6) le condizioni di applicabilità dello strumento dell’esenzione dall’obbligo di notifica preventiva e le relative sanzioni in caso di negligenze applicative siano definite in modo chiaro e preciso privilegiando gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali, ma soprattutto siano collegate all’autorità concedente responsabile dell’attuazione delle misure e non già all’intero Stato membro, compromettendo in tal modo anche l’operato delle amministrazioni concedenti “virtuose”;
7) pur condividendo la necessità di garantire trasparenza alla spesa pubblica destinata al sostegno delle imprese, sia scongiurata l’introduzione di obblighi, quale il registro centrale standardizzato di tutte le concessioni corredate delle informazioni di dettaglio di ciascun singolo beneficiario, che appesantirebbero l’azione delle autorità concedenti a detrimento dell’efficienza amministrativa e in misura sproporzionato rispetto alla condivisa finalità di trasparenza verso i cittadini e le imprese;
8) sia garantita coerenza tra le regole dei Fondi Strutturali e le condizioni di applicazione e compatibilità stabilite dal regolamento generale di esenzione;
9) pur condividendo la necessità di rendere il sostegno pubblico all’economia più virtuoso, efficiente ed efficace, la verifica dell’effetto di incentivazione degli aiuti alle imprese non sia ingiustamente configurata quale onere gravante sulla sola impresa, ma sia piuttosto ripensato dalla Commissione europea quale presupposto generale macroeconomico a cui condizionare l’attuazione di qualsiasi regime di aiuto o qualsiasi intervento di un Governo nella sua economia; uno strumento mal disegnato e privo di adeguato supporto in termini di valutazione economica di impatto ex ante non può e non deve rovesciare sulle imprese l’onere di dimostrare l’efficienza e l’efficacia del singolo contributo
10) in particolare, sia mantenuta la regola in base alla quale la presentazione della domanda prima dell’avvio dei lavori è ritenuta condizione sufficiente a dimostrare l’effetto di incentivazione dell’aiuto di Stato alle micro imprese e alle PMI ;
11) l’accrescimento dimensionale delle PMI non sia aprioristicamente collegato ad una dolosa elusione dei limiti contributivi per le grandi imprese attraverso artificiose acquisizioni: tali circostanze devono essere considerate eventuali ed eccezionali e il loro verificarsi non può e non deve penalizzare quello che dovrebbe essere considerato primariamente un effetto virtuoso dell’aiuto di Stato alla piccola e media impresa, ovvero la sua crescita;
12) siano fornite linee guida operative per la gestione degli aiuti di Stato nei programmi di cooperazione territoriale europea, ricordando che l’obiettivo della cooperazione tra Regioni ed aree dell’Unione non può e non deve essere confuso con l’obiettivo dello sviluppo delle regioni svantaggiate, già oggetto della deroga regionale 107.3 a) e c) del Trattato e della specifica disciplina degli aiuti di Stato a finalità regionale, ma soprattutto abbia la priorità rispetto ad effetti discorsivi della concorrenza la cui sussistenza è solo eventuale e ancor di più dubbia in considerazione del meccanismo di trasparenza competitiva a cui sono sottoposti i bandi di attuazione di tali programmi. In ogni caso, in assenza di linee guida operative e di sufficiente prassi ed esperienza decisionale in materia, l’esenzione dall’obbligo di notifica rischia di divenire inutile e controproducente aggravio burocratico a detrimento delle finalità cooperative;
13) alla luce dell’importanza delle politiche della qualità dell’aria per molte regioni europee e delle politiche a tutela della salute dei cittadine, sia previsto un trattamento specifico e più favorevole, nell’ambito della sezione dedicata agli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, per gli interventi pubblici a tutela della qualità dell’aria.
Le Regioni e Province Autonome chiedono infine al Governo che individui a livello centrale gli uffici e gli strumenti che riterrà di investire ai fini della garanzia del rispetto delle condizioni di trasparenza che la Commissione europea impone a livello di Stato membro in termini di uniformità e standardizzazione, sia con riferimento agli aiuti di Stato in esenzione dall’obbligo di notifica preventiva sia per gli aiuti concessi ai sensi della regola de minimis.


( red / 06.08.13 )