D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 294) Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione. Art. 4. Acquisto di materiale usato 1. L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni: a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di materiale simile nuovo; c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'opera- zione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.