(651) Beni usati ammissibili alle condizioni previste dall'art.4 del DPR 3/10/2008, n.196 e s.m.i.

 

  

D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2008, n. 294)

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale

europeo e sul fondo di coesione.

 

 

Art. 4.

 

Acquisto di materiale usato

 

 1. L'acquisto di materiale usato e' spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

 

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo

stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;

 

b) il prezzo del materiale usato non e' superiore al suo valore di mercato ed e' inferiore al costo di

materiale simile nuovo;

 

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'opera-

zione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.