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Gazzetta Ufficiale N. 92 del 19 Aprile 2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
DECRETO 8 gennaio 2013
Concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo. (13A03453)
(GU n.92 del 19-4-2013)
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina
dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri " e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
giugno 2012, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2012,
registro n. 6, foglio n. 347, recante modifiche al precedente decreto
1° marzo 2011, concernente "Ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011,
con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza
portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
novembre 2011, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale al Ministro Piero Gnudi
e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali, il turismo e
lo sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
dicembre 2011, con il quale al Ministro Piero Gnudi sono state
delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di affari regionali, turismo e sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante
misure a sostegno dei settori industriali in crisi" che istituiva il
Contratto di rete;
Visto l'art. 42 della legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica" che introduceva le agevolazioni fiscali ed
amministrative per le reti di impresa;
Visto l'art. 66 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di
favorire la creazione di reti di impresa e di filiera nel settore
turistico del territorio nazionale, prevede l'adozione di uno o piu'
decreti del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la
definizione dei criteri e delle modalita' per la realizzazione di
progetti pilota;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 dicembre 2011, concernente l'approvazione del bilancio di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
2012, nel quale e' iscritto il Centro di responsabilita' n. 17
"Sviluppo e competitivita' del turismo";
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 6 dicembre 2012;
Decreta:
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere e sostenere i
processi di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo
strumento delle reti di impresa, con l'obiettivo di supportare i
processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la
specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli
investimenti per accrescere la capacita' competitivita' e innovativa
dell'imprenditorialita' turistica nazionale, in particolare sui
mercati esteri.
2. Le aggregazioni di imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2
del presente decreto, possono proporre iniziative progettuali miranti
alla costituzione di nuove aggregazioni di imprese, anche stabili.
3. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
a. "MPI": imprese rientranti nella definizione di micro e piccole
secondo i parametri riportati nell'allegato 1, art. 2 del Regolamento
CE n. 800/2008;
b. "De minimis": quanto indicato nel regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
d'importanza minore (de minimis).
Art. 2
Soggetti ammessi a presentare
la domanda di contributo
1. Possono essere ammessi a presentare domanda di contributo:
a. le reti tra micro e piccole imprese (MPI) nella forma del
"contratto di rete", cosi' come definito ai sensi dell'art. 3, commi
4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n.
33/2009, integrato e modificato dall'art. 1 della legge 99/2009 e
dall'art. 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e, successivamente, modificato
dall'art. 45 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134/2012;
b. Ulteriori raggruppamenti di imprese che potranno assumere le
seguenti forme giuridiche:
i. A.T.I Associazioni temporanee di imprese costituite, o
ancora da costituire;
ii. Consorzi e le societa' consortili costituiti anche in forma
cooperativa.
2. L'aggregazione deve prevedere la partecipazione di un numero
minimo di 10 MPI.
3. La domanda viene presentata da una impresa capofila, che
fungera' da referente amministrativo per l'erogazione del contributo
e dovra' essere sottoscritta dalle altre imprese che intendono
associarsi alla rete.
4. Le aggregazioni non ancora costituite dovranno presentare idonea
documentazione con la quale manifestano l'impegno a costituirsi
formalmente, nelle fattispecie previste dal comma 1 del presente
articolo, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a
pena di esclusione.
5. Possono presentare il progetto esclusivamente micro e piccole
imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a. avere sede operativa in Italia;
b. essere iscritte nel Registro imprese (REA) al momento della
presentazione della domanda di contributo;
c. essere in attivita' al momento della presentazione della
domanda;
d. non trovarsi in difficolta' ai sensi degli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' e, in particolare, non
trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente;
e. aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalle norme
contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e
successive modificazioni e integrazioni;
f. non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente
non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo
Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione europea;
g. non avere vincoli di collegamento o di controllo con altre
societa' partecipanti alla rete.
6. Almeno l'80 % delle imprese partecipanti alla rete devono essere
imprese turistiche ovvero avere il codice primario ATECO 2007, che
rientri tra quelli dettagliati nell'allegato del provvedimento
(gruppo lettera I, nonche' agenzie di viaggio e societa' trasporto
persone).
Art. 3
Caratteristiche delle proposte progettuali
e interventi ammissibili
1. La rete esistente o le imprese che intendono aggregarsi dovranno
presentare un progetto che preveda una o piu' delle seguenti
attivita':
a. iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese
facenti parte della rete attraverso: la messa a sistema degli
strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di
prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per
acquisti collettivi di beni e/o servizi;
b. iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini
turistici con particolare riferimento a sistemi di
promo-commercializzazione on line;
c. implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che
utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti
di social marketing;
d. sviluppo di iniziative e strumenti di
promo-commercializzazione condivise fra le aziende della rete ed alla
creazione di pacchetti turistici innovativi;
e. promo-commercializzazione delle imprese sui mercati esteri
attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali
promozionali comuni.
2. Il programma comune delle reti di impresa dovra' essere coerente
con il progetto presentato.
3. Le regioni, ove hanno sede le imprese partecipanti alla rete,
verificano la compatibilita' dei progetti presentati con le linee di
politica turistica regionale.
Art. 4
Spese ammissibili
1. Saranno ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a. i costi funzionali alla costituzione della rete di imprese,
quali quelli riferiti alla presentazione di fidejussioni, spese
notarili e di registrazione (nella misura massima del 5% del
contributo richiesto);
b. costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software
funzionali al progetto di aggregazione;
c. costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica
prestate da soggetti esterni alla aggregazione per la redazione del
programma di rete e sviluppo del progetto (nella misura massima del
10% del contributo richiesto);
d. costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e
per la promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare
attraverso le attivita' di promozione dell'ENIT - Agenzia nazionale
del turismo;
e. costi per la comunicazione e la pubblicita' riferiti alle
attivita' di progetto;
f. costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale
dipendente impiegato nelle attivita' di progetto (nella misura
massima del 15% del contributo richiesto).
2. E' consentita una variabilita' tra le singole voci di spesa
sostenute rispetto a quelle originariamente ammesse all'intervento
finanziario in una forbice massima del +/- 10%.
3. I costi ammissibili si intendono al netto di IVA, bolli, oneri
bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.
4. Sono in ogni caso escluse spese quali quelle:
a. amministrative e di gestione o comunque per servizi
continuativi, periodici o connessi alle normali spese di
funzionamento dei soggetti beneficiari;
b. per adeguamento ad obblighi di legge;
c. di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d. per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti
appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi soci e
amministratori;
e. per l'acquisto di beni usati;
f. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di
qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
g. qualsiasi forma di autofatturazione;
h. pagate in contanti ovvero con modalita' che non consentano la
tracciabilita' dei pagamenti.
Art. 5
Risorse disponibili, intensita' e caratteristiche
dell'intervento finanziario
1. La dotazione finanziaria complessiva e' pari a euro 8.000.000,00
(otto milioni).
2. L'importo concedibile e' fissato in euro 200.000,00
(duecentomila) per progetto di rete. Non saranno ritenuti ammissibili
progetti di rete che prevedono una spesa totale ammissibile inferiore
a euro 400.000,00 (quattrocentomila).
3. Il finanziamento sara' concesso a fondo perduto nel rispetto del
regime degli aiuti "de minimis", secondo la definizione e le
prescrizioni dei vigenti regolamenti comunitari.
Art. 6
Modalita' di presentazione delle domande
1. Le modalita' di presentazione delle domande di ammissione al
contributo saranno stabilite da un apposito bando pubblicato sul sito
del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport -
Ufficio per le politiche del turismo, con le consuete modalita' di
pubblicita' attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 7
Valutazione delle proposte progettuali
1. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport sara' nominato un Nucleo di valutazione composto dal Capo
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in
qualita' di Presidente, da due componenti designati dal Ministro per
gli affari regionali, il turismo e lo sport e da due rappresentanti
delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Ai componenti del Nucleo di valutazione non spetta alcun compenso o
gettone di presenza comunque denominato. Alle spese di funzionamento,
ivi compresi eventuali rimborsi spese del Nucleo di valutazione, si
provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. La valutazione da parte del Nucleo di cui al comma 1, dovra'
tener conto dei seguenti parametri:
a. numero dei soggetti che partecipano alla rete di impresa (da
10 a 19 - 1 punto); (da 20 a 29 - 2 punti) fino a un massimo di 10
punti;
b. interregionalita' dei progetti (2 punti per ogni ambito
regionale coinvolto);
c. progetti miranti alla destagionalizzazione dei flussi
turistici (da 1 a 10 punti);
d. affidamento all'ENIT delle attivita' di
promo-commercializzazione sui mercati internazionali (da 5 a 10 punti
in proporzione alle azioni affidate);
e. utilizzo di tecnologie innovative di promo-commercializzazione
on line compatibili con il portale Italia.it (da 1 a 10 punti ).
3. Gli esiti della valutazione da parte del Nucleo, di cui al comma
1 del presente articolo, saranno approvati con decreto del Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport che sara' pubblicato
sul sito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo
sport - Ufficio per le politiche del turismo, con le consuete
modalita' di pubblicita' attraverso la Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 8
Concessione del contributo,
modalita' di erogazione delle risorse
1. A seguito della pubblicazione della graduatoria dei progetti
ritenuti ammissibili, l'Amministrazione provvedera' a notificare
l'avvenuta concessione dei benefici finanziari alle reti di impresa
utilmente collocate nella graduatoria nel limite della dotazione
finanziaria disponibile ai sensi dell'art. 5. La notifica dovra'
essere debitamente controfirmata per accettazione dalla capofila
dell'aggregazione e restituita entro 10 giorni all'Amministrazione.
Qualora la restituzione non dovesse pervenire entro i termini sopra
indicati, il proponente si intendera' rinunciatario del
finanziamento.
2. L'erogazione del finanziamento per ogni singolo progetto di
aggregazione avverra' secondo le seguenti modalita':
a. 40% a titolo di anticipazione, successivamente alla
restituzione controfirmata della notifica di ammissione a contributo
e dietro presentazione di idonea documentazione attestante
l'aggregazione nelle forme previste all'art. 2, nonche' di idonea
garanzia fideiussoria;
b. 40% a stato avanzamento corrispondente al 70% del progetto in
coerenza con il cronoprogramma previsto;
c. 20% a saldo previa rendicontazione finale e dietro
presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente
sostenuta.
3. Il contributo e' erogato in regime de minimis e non e'
cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di
altri enti pubblici concessi per il medesimo intervento.
4. L'iniziativa e' attuata in applicazione delle disposizioni
previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).
5. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le medesime spese ivi
incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 L379. Il cumulo e'
ammesso in presenza delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 42
del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122/2010. E', invece, vietato anche in presenza di
agevolazioni di natura fiscale qualora le medesime siano
configurabili come aiuto di stato.
Art. 9
Tempi di realizzazione dei progetti
1. I progetti dovranno essere conclusi entro quindici mesi
dall'accettazione della notifica di ammissione al contributo.
2. L'amministrazione erogante potra' valutare la concessione di una
proroga per un periodo massimo di sei mesi per motivate e dimostrate
ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative
dei progetti.
Art. 10
Obblighi delle imprese beneficiarie
1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca totale o
parziale dell'intervento finanziario, a:
a. realizzare e rendicontare il programma d'investimento per
almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso all'agevolazione nei
termini previsti;
b. segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione
sociale, cessioni, localizzazioni, o quanto altro riferito a
variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti
presentati in domanda avvenuti nel corso del periodo di
finanziamento;
c. a non cumulare i contributi previsti dal presente
provvedimento con altre agevolazioni, ottenute per le medesime spese;
d. consentire ispezioni e controlli e fornire ogni utile dato e/o
informazione richiesta;
e. conservare per tutta la durata del progetto e comunque nei 5
anni successivi all'erogazione del contributo, i titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione relativa al programma
d'investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni;
f. non alienare o distrarre eventuali beni acquistati per il
progetto oggetto di contributo per un periodo di 5 (cinque) anni
ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso
all'intervento, come previsto dall'art. 9, decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123.
Art. 11
Revoche e sanzioni
1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, l'intervento finanziario verra'
revocato parzialmente nel caso in cui il progetto di investimento sia
stato realizzato parzialmente, ma comunque in misura superiore al
70%, purche' ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta
la rispondenza alle finalita' poste dal presente provvedimento e agli
obiettivi sostanziali del progetto medesimo. Di conseguenza
l'ammontare del contributo sara' proporzionalmente rideterminato e il
soggetto beneficiario sara' tenuto alla restituzione delle eventuali
quote non spettanti, incrementate da un interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di
pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. Le eventuali risorse
rinvenienti verranno destinate a finanziare nuovi progetti secondo
l'ordine di graduatoria.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali,
il turismo e lo sport, l'intervento finanziario verra' revocato
totalmente nei seguenti casi:
a. in caso di rinuncia da parte del beneficiario;
b. qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni
e i vincoli definiti in sede di concessione, nonche' nel caso in cui
la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati
conseguiti, al programma ed alle dichiarazioni rese;
c. qualora eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di
contributo siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni
successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto
previsto dal progetto ammesso all'intervento (art. 9, decreto
legislativo del 31 marzo 1998, n. 123);
d. qualora il programma non sia stato realizzato per almeno il
70% del costo dichiarato ed ammesso ad agevolazione;
In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario dovra'
restituire l'intera quota di intervento finanziario gia' erogato,
incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento
della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5
punti percentuali.
3. La restituzione per revoca parziale o totale avverra' con le
modalita' ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca.
Art. 12
Controlli
1. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport
- Ufficio per le politiche del turismo effettuera' idonei controlli a
campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e
sopralluoghi, su un numero non inferiore al 15% delle richieste
finanziate. I controlli riguarderanno in particolare il mantenimento
dei requisiti e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal
presente provvedimento e dal successivo bando.
2. Il Dipartimento puo' richiedere la collaborazione delle regioni
per la verifica di alcune delle attivita' previste dai progetti
ammessi a finanziamento, qualora le medesime si svolgano nell'ambito
territoriale di competenza.
3. Allo svolgimento delle attivita' di controllo si provvede
nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse
umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente.
Roma, 8 gennaio 2013
Il Ministro: Gnudi
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 132