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Credito d’imposta: il bonus ricerca premia il lavoro stabile
News n.: 28841
Fonte: VARIE - NAZIONALI del 13/03/2013
Tipo informazione: INFORMAZIONE
Il credito d’imposta per assumere ricercatori potrà essere usato da tutte le imprese, senza limiti soggettivi, ovvero indipendentemente dalla forma giuridica. È uno dei chiarimenti forniti dal decreto del ministero dello Sviluppo economico che ha fissato le regole per l’operatività del l’incentivo alle assunzioni di «personale altamente qualificato», introdotto dal Dl 83/2012 (articolo 24). Il decreto è stato firmato, ma manca ancora il provvedimento del Mise che definirà i contenuti delle domande e la procedura di inoltro.
I beneficiari
L’agevolazione, come detto, spetta a tutti i titolari di reddito di impresa, di qualsiasi settore e dimensione che assumono a tempo indeterminato (anche con la trasformazione di contratti a tempo determinato o di apprendistato) personale con determinati titoli accademici: dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico. In questa seconda eventualità, il personale dovrà essere impiegato in attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale. Per il primo periodo di applicazione, l’incentivo ha efficacia retroattiva. Per il 2012, sono agevolabili infatti le assunzioni effettuate dal 26 giugno (data di entrata in vigore del Dl 83/2012). Per gli anni successivi, saranno agevolabili i costi sostenuti a partire dal primo gennaio.
Il bonus
L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 35% del «costo aziendale» sostenuto, per un periodo non superiore a dodici mesi, per le assunzioni incentivabili e con un limite massimo annuale di 200mila euro. Il costo aziendale è rappresentato dall’effettivo costo salariale sopportato dall’impresa, comprensivo della retribuzione lorda (prima delle imposte), dei contributi obbligatori e di quelli assistenziali per figli e familiari. Il credito di imposta spettante deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale il beneficio è maturato e va utilizzato in compensazione, in base al Dlgs 241/1997, attraverso il modello F24. Il bonus non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e ai fini del calcolo del rapporto citato negli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir. Non è, inoltre, soggetto al limite annuale di utilizzo (pari a 250mila euro).
La procedura
Per accedere all’incentivo, le imprese dovranno usare una piattaforma informatica (che sarà gestita da una società in house del ministero dello Sviluppo economico o assegnata in appalto),attenendosi alle procedure e allo schema di domanda che saranno definiti con un atto del Mise. Lo stesso ministero comunicherà annualmente, con un avviso pubblico, il termine iniziale e finale per presentare le istanze. Il beneficio sarà assegnato fino a concorrenza delle risorse disponibili, pari a 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro per il 2013 e per gli anni seguenti. Sono previste disposizioni preferenziali per l’assegnazione dei fondi alle imprese che hanno sede nei territori colpiti dal terremoto del 2012 (con l’istituzione di una specifica riserva) e per le start-up innovative e gli incubatori certificati (articolo 25 del Dl 179/2012), per i quali è introdotto un vincolo di destinazione delle somme stanziate nel momento in cui si avvicina il loro esaurimento.
La documentazione contabile
I controlli sulla corretta fruizione del credito di imposta saranno effettuati in base alla documentazione contabile a supporto delle spese sostenute, che dovrà essere certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale (la certificazione va allegata al bilancio). Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale dovranno avvalersi di un revisore dei conti o di un professionista iscritto all’albo dei revisori. Le spese sostenute, in questo caso, per la certificazione, danno diritto a un ulteriore bonus pari al costo sostenuto, per un valore non superiore a 5mila euro.
La decadenza
Decade dal beneficio l’impresa che non conserva i posti di lavoro per tre anni (due se Pmi), che ha un numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato inferiore o pari a quello indicato nel bilancio precedente, che delocalizza l’attività in un Paese non Ue. Sono cause di decadenza anche l’accertamento di violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva, sulla salute e sicurezza dei lavoratori, e provvedimenti definitivi per condotta antisindacale.
DOCUMENTI
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