Fonte: NewsLetter TuttoCamere.it 22/10/2012
4. Pubbliche Amministrazioni e gestori di servizi pubblici – Responsabilità del dirigente per il mancato avvio del procedimento
Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione:
a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
b) inviata per fax e per via telematica;
c) inviata mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
d) il cui autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.
Lo prevede il comma 1-ter dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), introdotto dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 179/2012.
La norma prevede che la mancata trasmissione di documenti per via telematica tra Pubbliche Amministrazioni e tra privati e Pubbliche Amministrazioni e il mancato avvio del procedimento, da parte del titolare dell’Ufficio qualora sia prevista la trasmissione di atti e istanze per via telematica comporta “responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso”.
La norma introduce gli stessi obblighi anche per i gestori di servizi pubblici.