DURC: slitta la Riforma nel Ddl Semplificazioni
Nuove regole DURC presto in Parlamento: raddoppia la validità del Documento Unico di regolarità Contributiva e si introduce la autocertificazione per partecipare agli appalti pur con irregolarità contributiva, sfruttando la compensazione con i crediti PA.
La validità del DURC raddoppia e compensazione tra debiti contributivi e crediti d’imposta anche ai fini della partecipazione alle gare per appalti pubblici e privati per le imprese con DURC irregolare: sono le novità in materia inserite nel Pacchetto Semplificazioni, che cambierà le attuali regole sul Documento Unico di regolarità Contributiva.
La discussione in CdM del Ddl è tuttavia slittata, facendo temere alle imprese tempi di emanazione piuttosto lunghi. Se verrà confermata l’impostazione – il pacchetto non sarà contenuto in un decreto ma in un disegno di legge – le nuove regole sul DURC entreranno in vigore soltanto dopo l’intero iter parlamentare
Validità DURC
La novità più importante riguarda la validità del DURC , che dagli attuali 90 giorni arriverà a 180 giorni dalla data di emissione.
Dopo la stipula del contratto, le commissioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari/stazioni appaltanti, procederanno alla acquisizione del DURC ogni 180 giorni: in questo modo il documento sarà sempre valido per il pagamento degli stati di avanzamento lavorio delle prestazioni relative a servizi e forniture, così come per i certificati di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica conformità e di attestazione della regolare esecuzione, fino al pagamento del saldo finale.
In questo modo non si dovrà più richiedere un nuovo DURC ed attenderne il rilascio prima per coprire tutte le fasi dell’appalto.
Compensazione crediti e debiti
Le imprese che non sono in regola con i versamenti contributivi ma che vantano un credito d’imposta con la PA già oggi possono sfruttarli ai fini DURC (leggi i requisiti). Con le nuove semplificazioni introdotte fdal nuovo Ddl la compensazione potrà essere utilizzata anche per partecipare agli appalti.
In pratica, si introduce anche per il DURC una forma di autocertificazione: prima dell’inizio dei lavori il committente può presentare una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo (vai al DURC per liberi professionisti) in luogo del Documento Unico di Regolarità Contributiva.