(401) Disciplina ad hoc per le start up innovativi (Fonte: Eutkne.info - 8/10/2012)

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Disciplina ad hoc per le start up innovative

Sono previsti precisi requisiti per accedere alle misure di favore, societarie e fiscali, riconosciute a tali soggetti

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/ Lunedì 08 ottobre 2012
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Start up innovative al centro delle misure di favore previste dal decreto “Crescita 2.0” approvato dal Governo.

L’art. 25 della bozza definisce innanzitutto “start up innovativa” la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Per essere definita tale, la start-up innovativa deve possedere i seguenti requisiti: la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche; è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi; ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce, e non ha distribuito, utili; non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start up innovativa deve avere, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Al fine di dimostrare il contenuto innovativo della start up, la bozza prevede che le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 30% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in Nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

In alternativa al 30% delle spese in ricerca, almeno 1/3 della forza lavoro deve essere costituita da personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero.
Infine, il contenuto innovativo può essere dimostrato anche nel caso in cui la start up sia titolare o licenziataria di un brevetto.

Detrazione maggiore per le start up in ambito energetico

Venendo agli incentivi fiscali, come già approfondito in un precedente intervento (si veda “Per le start up, detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita” del 4 ottobre), è prevista, per il triennio 2013-2015, una detrazione IRPEF pari al 19% delle somme investite nella start up. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.
Negli stessi periodi, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi IRES, diversi da start up innovative, il 20% della somma investita nel capitale, con 1.800.000 euro quale cifra di investimento massimo deducibile in ciascun periodo d’imposta. La detrazione sale al 25% e la deduzione al 27% nel caso in cui la start up sviluppi e commercializzi esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Inoltre, in caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle start up innovative di azioni, quote, titoli, opzioni ecc. della start up stessa, nel contesto di un piano di incentivazione, il reddito di lavoro derivante dall’attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti.

Sarebbero inoltre previste alcune deroghe all’ordinaria disciplina societaria, tra cui l’estensione di 12 mesi del periodo di “rinvio a nuovo” delle perdite (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) previsto dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c.
Sarebbe anche disposta, in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, la possibilità di differire la decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo.
La bozza di decreto introdurrebbe, altresì, disposizioni di favore in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.