(341) Reti di imprese assimilate ai consorzi esterni (Fonte: Eutekne.info - 29/8/2012)

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Reti di imprese assimilate ai consorzi esterni

Ad accomunare i due enti, la disciplina di bilancio e il regime di responsabilità e pubblicità

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/ Mercoledì 29 agosto 2012
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L’art. 3, comma 4-ter, del DL n. 5/2009, così come modificato dall’art. 45 del DL n. 83/2012, stabilisce che – se il contratto di rete prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi – al fondo patrimoniale comune devono essere applicate, in quanto compatibili, alcune specifiche disposizioni riguardanti i consorzi con attività esterna.

In primo luogo, per effetto dell’art. 2614 c.c., il fondo è costituito dai contributi delle imprese partecipanti alla rete e dai beni acquistati con tali risorse, e non può formare oggetto di divisione per tutta la durata del contratto: di conseguenza, i creditori particolari delle aziende aderenti non possono far valere i propri diritti sul fondo patrimoniale comune. Analogamente, nell’ipotesi di disavanzo di gestione, ovvero di costi eccedenti i contributi dei partecipanti alla rete, che non trovano copertura negli eventuali avanzi dei precedenti periodi amministrativi, non è comunque intaccabile la consistenza del fondo patrimoniale comune. In altri termini, emerge un credito della rete verso le imprese partecipanti, che possono, pertanto, provvedere all’estinzione dello stesso, mediante un ulteriore contributo.

È, inoltre, disposto un rinvio all’art. 2615, comma 2, c.c., da cui discende il conseguente regime di responsabilità, in forza del quale per le obbligazioni assunte dagli organi della rete, ma per conto di una singola impresa partecipante, quest’ultima risponde in solido con il fondo del network. In ogni caso, con riferimento alle passività contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul fondo comune. Qualora si verifichi una situazione d’insolvenza, nei rapporti tra consorziati il debito dell’inadempiente deve essere ripartito tra tutti, in proporzione delle rispettive quote.

Allo stesso modo, è stabilito che trova applicazione l’art. 2615-bis, comma 3, c.c., per effetto del quale negli atti e nella corrispondenza della rete devono essere indicati la sede di quest’ultima, l’ufficio del Registro delle imprese presso il quale è iscritta e il relativo numero di iscrizione. È, inoltre, implicitamente richiamato il principio di cui al precedente comma 1 – ad opera dell’art. 45, comma 1, del DL n. 83/2012, modificativo dell’art. 3, comma 4-ter, del DL n. 5/2009 – nella parte in cui stabilisce che, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune è tenuto a redigere “una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, e la deposita presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede”.

Il rinvio alla disciplina dei consorzi con attività esterna comporta, inoltre, la necessità di istituire e tenere i seguenti libri:
- assemblee delle imprese partecipanti alla rete;
- adunanze dell’organo comune;
- giornale, nel quale devono essere riportate, giorno per giorno, le operazioni relative all’esercizio della rete (art. 2216 c.c.);
- degli inventari, da redigersi all’inizio del contratto di rete e, successivamente, ogni anno, in corrispondenza della chiusura della situazione patrimoniale. Tale libro, disciplinato dall’art. 2217 c.c., deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e passività relative al network, secondo i criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili. Non deve, tuttavia, ritenersi pienamente operativo il comma 3 della disposizione in parola, riguardante la sottoscrizione da parte del legale rappresentante, poiché subordinata al rispetto del termine di un adempimento – quello della presentazione della dichiarazione dei redditi – non previsto a carico della rete, in quanto ritenuta priva di soggettività tributaria (circolare Agenzia delle Entrate n. 4/2011, par. 20.2).

Niente bollatura né vidimazione per libro giornale e libro degli inventari

I predetti libri, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina: i registri per i quali sia previsto l’obbligo della bollatura, da assolvere a norma del DM 23 gennaio 2004, o della vidimazione – come il libro delle assemblee delle imprese partecipanti alla rete e quello delle adunanze dell’organo comune – devono essere bollati in ogni foglio dal Registro delle imprese o da un notaio, che provvederanno altresì a dichiarare, nell’ultima pagina, il numero di fogli che li compongono. Il libro giornale e quello degli inventari non sono, invece, soggetti a bollatura, né a vidimazione, per espressa previsione normativa (art. 2215, comma 2, c.c.), ferma restando la facoltà della rete di provvedervi comunque (art. 2218 c.c.). Tali libri, così come le scritture e la documentazione di cui è obbligatoria la tenuta (art. 2214, comma 2, c.c.), possono essere formati e conservati mediante strumenti informatici, secondo la disciplina contenuta nell’art. 2215-bis c.c.