Finanziamenti UE più snelli per le PMI: le nuove regole 2013
di Roberto Rais - Martedì 7 Agosto 2012
Dal primo gennaio 2013 entrano in vigore nuove regole per l’accesso ai fondi comunitari, che dovrebbero comportare l’atteso snellimento procedurale per le piccole e le medie imprese.
Cerchiamo di comprendere in che modo cambieranno i finanziamenti UE per le PMI tra pochi mesi.
ISTANZA
Le prime novità riguardano la richiesta. Mentre oggi la domanda di sovvenzione è spesso soggetta a un univoco vaglio dei valutatori - che in caso di errori materiali possono richiedere chiarimenti documentali, senza regole omogenee che fissino un termine massimo per l’esame della domanda - dall’1 gennaio 2013 sarà sancito il diritto del richiedente a correggere eventuali errori di trascrizione durante la valutazione, potendo altresì contare su un tempo massimo generale di 9 mesi dalla presentazione alla firma (con la sola eccezione dei progetti più complessi).
ITER
La revisione procedurale riguarda altresì la digitalizzazione dei documenti, stimando una espansione delle possibilità di firma elettronica, che andranno ad abbracciare anche la presentazione di documenti dopo la concessione della sovvenzione (pertanto, non più solamente la domanda).
Il beneficiario dovrà mantenere i documenti per un massimo di 3 anni se PMI (5 anni nelle altre ipotesi). Fino ad oggi non era previsto alcun termine massimo.
REQUISITI
Sparisce inoltre un ostacolo particolarmente sgradito alle imprese, relativo all’accensione di un conto fruttifero, tramite il quale poter dar seguito a un monitoraggio puntuale degli interessi sul prefinanziamento: a partire dal prossimo anno la revisione dei finanziamenti UE ha previsto l’abolizione dell’obbligo di utilizzo, azzerando di fatto tutti i requisiti bancari.
EROGAZIONE FONDI
Altre novità riguardano i tempi di pagamento: dagli attuali 105 giorni (90 per i soli piccoli importi) per l’approvazione delle relazioni e del pagamento, si passerà ai futuri 90 giorni (60 per i soli piccoli importi).
Ultime novità per quanto concerne le forme di finanziamento.
L’attuale normativa prevede forfait con un tetto massimo di 25mila euro, con dichiarazione dei costi medi o standard determinati dal beneficiario non ammessi.
Dal 1 gennaio 2013 si potrà assumere interamente la forma di importo forfettario, e sarà la Commissione a decidere la modalità, a seconda della natura del programma, con possibilità di ammettere dichiarazione dei costi medi standard da parte del beneficiario.