Crediti d’imposta da dichiarazioni annuali non inviate: rimborso solo dopo il contenzioso
Il credito d’imposta derivante da una dichiarazione omessa non può essere riportato nella dichiarazione successiva, ma occorre effettuare il contenzioso
Al contribuente che ha presentato una dichiarazione dei redditi riportando un credito d’imposta maturato in un’annualità per la quale non è stata presentata la dichiarazione, o è stata presentata con un ritardo superiore a 90 giorni tale per cui è considerata omessa, non può essere riconosciuta tale eccedenza, anche se effettivamente maturata, in quanto manca il documento che la evidenzia all’origine. L’Amministrazione finanziaria procederà, quindi, con l’iscrizione a ruolo delle somme a seguito della liquidazione automatizzata della dichiarazione dell’anno successivo e il contribuente dovrà prima pagare le imposte, le sanzioni e gli interessi e solo dopo potrà chiedere il credito a rimborso mediante la procedura del contenzioso (art. 21, D. Lgs. n. 546/1992). Sono le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E di ieri 6 agosto 2012.