Dal CNDCEC, la bozza di lettera di incarico professionale
Nel facsimile le novità apportate dal DL 1/2012, in particolare relativamente ai compensi
Il CNDCEC, con la Nota Informativa n. 66/2012 del 31 luglio 2012, ha reso nota la predisposizione del facsimile della “lettera di incarico professionale”.
Il modello, elaborato dal gruppo di studio “Tariffa professionale”, tiene conto delle modifiche apportate alla disciplina sulle professioni regolamentate dall’art. 9 del DL 1/2012 (conv. in L. 27/2012).
A tal proposito, si ricorda che le novità del DL 1/2012 hanno riguardato, in particolare, l’abrogazione delle tariffe professionali, l’obbligo di un preventivo di massima e di determinazione del compenso al momento del conferimento dell’incarico (oltre alla riduzione del tirocinio e all’anticipazione del suo svolgimento ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale).
Con l’art. 9 citato, il Legislatore ha voluto rendere libera la contrattazione tra professionista e cliente nella determinazione del compenso dovuto e favorire lo sviluppo della concorrenza tra i professionisti, riducendo così i costi per la collettività. Tra gli obiettivi, anche quello di tutelare i fruitori delle prestazioni professionali, incentivando la trasparenza.
Si fa presente ancora che le disposizioni sopra richiamate si inseriscono nell’ambito della più generale riforma delle professioni regolamentate prevista dall’art. 3, comma 5, del DL 138/2011, per la quale – come illustrato in un precedente intervento (si veda “Riforma delle professioni, scadenza in dirittura d’arrivo” del 1° agosto 2012) – è ormai prossima la scadenza del 13 agosto 2012. Come previsto dall’art. 3, comma 5-bis, del DL 138/2011, la normativa vigente in contrasto con i principi della riforma è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del DPR di riforma e, in ogni caso, dalla data del prossimo 13 agosto 2012.
Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista deve pattuire il compenso per le prestazioni professionali (art. 9, comma 4, primo periodo, del DL 1/2012).
Come già accennato sopra, la fissazione della misura del compenso è lasciata alla libera contrattazione tra le parti, sulla base di un accordo e indipendentemente dalle previgenti tariffe professionali, ormai abrogate sia nel massimo che nel minimo. La misura del compenso, però, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. In ogni caso, la misura del compenso deve essere previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima (art. 9, comma 4, terzo paragrafo, del DL 1/2012).
Come precisato dal CNDCEC, il preventivo, il conferimento dell’incarico e la definizione del compenso possono essere perfezionati anche con un accordo verbale. Si rileva, comunque, l’opportunità di un accordo scritto sia per la redazione del preventivo sia per la determinazione del compenso quantomeno a scopo probatorio, in caso di successiva contestazione.
Rispetto all’oggetto della prestazione professionale, le parti possono scegliere il criterio o le modalità di fissazione del compenso del professionista. Il CNDCEC, nel facsimile di lettera di incarico, riporta ad esempio la determinazione, in alternativa, in maniera fissa o rispetto ad un prospetto su base oraria che tenga conto delle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione. Si ritiene opportuno, inoltre, predisporre una clausola di rimando a un ulteriore accordo fra le parti ai fini della determinazione dei compensi per eventuali prestazioni specifiche diverse e ulteriori.
Per quanto riguarda le spese, il CNDCEC delinea nel facsimile un dettaglio specifico (ad esempio, spese per imposta di bollo e registro, per spese postali, per spese di deposito di atti), con l’inserimento anche di una voce per le spese generali di studio, oltre a spese di viaggio, vitto e alloggio funzionali all’esecuzione della prestazione.
Riguardo all’oggetto dell’incarico vanno, poi, indicate tutte le attività che dovrà svolgere il professionista. Come suggerito dal CNDCEC, l’indicazione deve avvenire in maniera dettagliata in modo da fornire al cliente tutte le informazioni necessarie a comprendere il grado di complessità dell’incarico e gli oneri connessi all’esecuzione della prestazione (art. 9, comma 4, secondo paragrafo, del DL 1/2012).
Il professionista, nella lettera di incarico professionale, deve rendere noto al cliente gli estremi della polizza assicurativa (art. 9, comma 4, secondo paragrafo, del DL 1/2012). Sull’obbligo di stipula assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, indicato anche all’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011, si fa presente che, rispetto al termine di entrata in vigore sopra indicato del 13 agosto, la Commissione Giustizia della Camera, all’esito dell’esame dello schema di DPR sulle professioni, ha sollecitato una proroga per consentire “l’organizzazione dei presupposti per l’attuazione di tale obbligo”.