(282) La divergenza tra realtà e fatture è reato: dichiarazione fraudolente (Fonte: FiscoOggi 18/7/2012)

La divergenza tra realtà e fatture
è reato: dichiarazione fraudolenta
Il delitto in sostanza sussiste quando i documenti contabili utilizzati riguardano forniture di merce incompatibili con le caratteristiche della società cedente
testo alternativo per immagine
Il legale rappresentante di una società risponde del reato di dichiarazione fraudolenta se utilizza fatture relative a forniture effettuate, nel caso in esame grandi quantità di olio, da un soggetto che non è in grado di commercializzare il prodotto per gli importi indicati negli stessi documenti contabili.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 26863 del 9 luglio.

Il caso
Con sentenza dell’8 giugno 2011, la Corte d’appello di Bari, in parziale riforma di quella del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti del legale rappresentante di un oleificio - per i reati previsti dagli articoli 4, comma 1, legge 516/1982 e 316-ter del codice penale - per intervenuta prescrizione, confermando ai fini civili le statuizioni di risarcimento dei danni nei confronti del ministero delle Finanze.
Più in particolare, in relazione agli anni intercorrenti tra il 1992 e il 1995, l’imputato era stato accusato dell’utilizzo di fatture per operazioni concernenti forniture di partite di olio considerate fittizie.
A prescindere dalla prescrizione maturata, dall’istruttoria non erano emersi elementi tali da condurre a un proscioglimento nel merito, in quanto era risultato che le ditte fornitrici non erano in grado di commercializzare quantità di olio per gli importi contestati nelle fatture.
 
L’imputato impugnava la sentenza d’appello eccependo la violazione degli articoli 129 e 530 cpp nonché il difetto di motivazione, per non avere la Corte pronunciato assoluzione nel merito in presenza di evidenti elementi in tal senso. Inoltre, relativamente al periodo d’imposta 1995, deduceva l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’articolo 4, lettera f), della legge 516/1982, posto che, richiedendo la nuova fattispecie dell’articolo 2 del Dlgs 74/2000 l’elemento essenziale dell’indicazione degli elementi passivi fittizi in dichiarazione, nel caso in esame sarebbe del tutto mancata la prova della presentazione della dichiarazione dei redditi. Su tale specifica eccezione i giudici investiti del procedimento nei gradi precedenti non si erano espressi, sebbene avrebbero dovuto farlo sulla base della pronuncia 35490/2009 della Cassazione a sezioni unite, secondo la quale “il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, come nella specie, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili”.
 
La pronuncia
Con la statuizione in esame, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all’anno d’imposta 1995, rinviando il giudizio a un’altra sezione della Corte d’appello di Bari affinché, ferma restando agli effetti penali la declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato, venga esaminata la sussistenza o meno agli atti della prova relativa all’indicazione della fattura riguardante il suddetto periodo d’imposta nella dichiarazione dei redditi. In caso di riscontro negativo, il giudice del rinvio dovrà valutare l’incidenza della insussistenza dell’illecito contestato, ai fini civilistici del risarcimento del danno. Infatti, come affermato dalla stessa Corte e da copiosa giurisprudenza (cfr Cassazione, sezioni unite 27/2000, Cassazione 24287/2003, 41418/2002 e 45577/2011) “qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta – già sanzionata dall’art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in I. 7 agosto 1982, n. 516 – rimane interamente compresa nella nuova ipotesi criminosa (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000) e conserva, pertanto, rilievo penale”. Nel caso concreto, le condotte tenute dall’imputato hanno assunto rilievo penale in quanto i dati delle fatture afferenti operazioni inesistenti per gli anni in contestazione (ad eccezione del periodo d’imposta 1995) sono stati dallo stesso indicati nelle dichiarazioni dei redditi.
 
Per il resto, il giudice di legittimità ha respinto il ricorso affermando che “la natura fittizia di tutte le operazioni di fornitura di olio effettuate in favore della società amministrata dall’imputato è stata infatti, con ragionamento logico, dedotta, in adesione a quanto già argomentato dal giudice di primo grado, dalla accertata, dalla Guardia di finanza, impossibilità delle apparenti società fornitrici, analiticamente indicate nelle imputazioni, di commercializzare, all’epoca dei fatti, olio per gli importi indicati nelle fatture esaminate”.
La Cassazione ha concluso sostenendo che “sul punto, dunque, appare esaustivo e logico quanto osservato dalla Corte territoriale secondo cui l’accertamento dell’organo di polizia tributaria ha riguardato l’oggetto del trasferimento, ovvero le partite di olio, rivelatosi inesistente, nonostante le contabilizzazioni delle varie operazioni di vendita, con conseguente infondatezza dell’assunto difensivo”.
 
Considerazioni conclusive
Affinchè il delitto di dichiarazione fraudolenta si perfezioni, è necessaria la conservazione delle fatture false nei registri contabili e l’indicazione degli elementi passivi fittizi alla loro base nella dichiarazione fiscale (Cassazione 14718/2008). Tale reato, commissivo e di mera condotta, ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale (cfr Cassazione, sezioni unite 27/2000, Cassazione 626/2009 e 25483/2009).
Come affermato dallo stesso giudice di legittimità, nella sentenza 1996/2008, tale delitto sussiste sia nell’ipotesi di inesistenza oggettiva dell’operazione (quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà) sia nel caso di inesistenza relativa, ovvero quando l’operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (con riferimento al precedente regime dei reati tributari, che contemplava una inesistenza simile a quella vigente oggi - cfr Cassazione, 1969/1997).

La sentenza in esame ha il merito di porre, ancora una volta, l’attenzione sul fatto che oggetto della repressione penale è la divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale: nel caso concreto, è stata accertata l’impossibilità della società fornitrice di commercializzare, all’epoca dei fatti, olio per gli importi indicati nelle fatture esaminate. L’intervenuta prescrizione dei reati ascritti all’imputato non cambia la natura delle cose, facendo salve le statuizioni civilistiche di risarcimento dei danni in favore del ministero delle Finanze, a eccezione di quanto affermato per il periodo d’imposta 1995, per il quale è stato disposto il rinvio alla Corte d’appello di Bari per un nuovo giudizio sul punto.
Giovanni Francescone
pubblicato Mercoledì 18 Luglio 2012