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Il D.Lgs. 148/2026 ha introdotto una regola per i componenti negativi pluriennali: per le violazioni già riscontrabili all’acquisto, il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione in cui viene dedotta la prima quota. La novità, però, si applica ai beni acquistati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. Per un bene acquistato nel 2026 non darei quindi per acquisito che il controllo su tutte le quote si chiuda cinque anni dopo la dichiarazione della prima deduzione. gazzettaufficiale.it
Per il nuovo iperammortamento il collegamento con queste regole deriva dal fatto che il beneficio opera come maggiorazione delle quote dedotte dal reddito, secondo la scheda ufficiale del MIMIT. L’applicazione della nuova regola a una specifica contestazione sull’agevolazione va comunque valutata in base al momento in cui il requisito contestato doveva sussistere: acquisto del bene oppure annualità successiva. Iperammortamento
Per quanto riguarda i termini di accertamento fiscali legati all'iperammortamento (disciplinato dal nuovo quadro normativo del Piano Transizione e dalle recenti novità legislative), bisogna distinguere tra la finestra temporale dell'agevolazione, gli adempimenti procedurali e i termini di decadenza dell'Agenzia delle Entrate per i controlli sui componenti a efficacia pluriennale (gli ammortamenti).
Termini di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sugli ammortamenti
Sul fronte dei poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria in materia di componenti negative pluriennali (quali sono le quote di iperammortamento dedotte extracontabilmente), la normativa recente ha introdotto un'importante novità (Art. 22 del D.Lgs. n. 148/2026):
- Per i beni acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027: il termine di decadenza dell'accertamento sui componenti negativi a efficacia pluriennale decorre dalla dichiarazione del primo anno di deduzione, e non più da ciascuna annualità in cui viene ripartito l'ammortamento. Questo significa che l'Amministrazione deve contestare i vizi originari riscontrabili all'acquisto entro i termini ordinari calcolati a partire dalla prima dichiarazione in cui si è iniziato a fruire dell'agevolazione.
- Per i beni acquistati nei periodi precedenti: resta valido il principio consolidato (Cassazione a Sezioni Unite) secondo cui l'Agenzia delle Entrate può contestare la singola quota di ammortamento o di maggiorazione nell'anno in cui questa viene effettivamente dedotta, potendo teoricamente estendere il controllo su ciascuna annualità del piano.
Articolo 22 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148
Art. 22
Termine per l'accertamento dei componenti a efficacia pluriennale
- All'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per i componenti negativi del reddito d'impresa a
efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a
operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a
partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale,
per la prima volta, una quota di detti componenti e' stata dedotta.
Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo
d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e
per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri
di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti.
Resta inoltre ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 640,
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni
materiali e immateriali, nonche' alle quote delle spese relative a
piu' esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le
violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del
sostenimento della spesa.».
3. Il presente articolo si applica ai beni e servizi acquistati apartire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027.


