4969 - Iper ammortamento, i due monitoraggi annuali

È un impegno gravoso per le aziende, che si protrae per tutto il periodo di ammortamento del bene; non è comunque previsto a pena di revoca, a differenza delle altre tre comunicazioni obbligatorie.

NORMATIVA  MONITORAGGIO

Decreto attuativo del 4/5/2026 articolo 3, comma 6

6. Al fine di garantire il monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 12, a partire dalla prima comunicazione preventiva trasmessa ai sensi del comma 1, e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 4, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere:

a) entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;

b) entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio.

REVOCA PER LE TRE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE 

1) Prenotazione;

2) Conferma del 20%;

3) Completamento del progetto

Decreto attuativo del 4/5/2026 articolo 3, comma 5

5. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e delle integrazioni di cui ai commi da 1 a 4 nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio