4925 - Esodati Transizione 5.0, compensazione tassativa entro quest’anno (Il Sole 24 Ore - 22/5/2026) (2)

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 Ore

22 Maggio 2026

Esodati Transizione 5.0, compensazione tassativa entro quest’anno

Marco Belardi

Col via libera definitivo della Camera al Dl 38/2026, il 20 maggio, il termine del 31 dicembre 2026 per il riporto del credito d’imposta Transizione 5.0 si consolida senza modifiche. Gli emendamenti per il riporto pluriennale non sono passati, la copertura finanziaria non sostiene il rinvio e l’amministrazione competente conferma la lettura restrittiva.


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NORMATIVA

Comma 13 articolo 38 del Dl 19/2024

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione e trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale

13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento.

 

L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

 

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

 

 

 

 

Entro il 31/12/2025

 

 

 

La parte non  utilizzata entro il 31/12/2025 – in 5 anni

 

Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

 

 Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

 

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive

Non è tassato

e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Non rileva ai sensi degli art.61 e 109, comma 5 del TUIR