PRIMO PIANO
Il Sole 24 Ore
09 Maggio 2026
Per gli esodati di Transizione 5.0 utilizzo del bonus oltre fine anno
Claudio Carpentieri
Responsabile politiche fiscali CNA
Si tratta di una interpretazione. Secondo lo studio, in assenza di chiarimenti ufficiali, occorre attenersi alla scadenza del 31/12/2026
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PRIMO PIANO
Il Sole 24 Ore
09 Maggio 2026
Per gli esodati di Transizione 5.0 utilizzo del bonus oltre fine anno
Claudio Carpentieri
Ai cosiddetti “esodati” della Transizione 5.0 è riconosciuto nel 2026 un credito d’imposta dell’89,77% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le comunicazioni per cui vi è stata indicato dal Gse l’esaurimento delle risorse disponibili, sebbene gli investimenti, rispondevano tecnicamente ai requisiti di ammissibilità (articolo 8 del Dl 38/2026).
La norma (articolo 8, comma 3) indica testualmente che il predetto credito d’imposta «è utilizzabile esclusivamente in compensazione …, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026». Questa formulazione, se non collegata con la disciplina prevista per la fruizione del credito d’imposta prevista dal Dl 19/2024, potrebbe lasciare intendere che la fruizione del credito debba avvenire tutta entro il 31 dicembre 2026, determinando la sostanziale perdita dell’ammontare non fruito entro tale data.
Ma in realtà, leggendo bene interamente le disposizioni, non è così. In primo luogo, va considerato che la disciplina originaria prevista per il c.d. credito d’imposta 5.0 dall’articolo 38, comma 13 del Dl 19/2024, utilizzando la stessa tecnica normativa prevedeva che «Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione …, entro la data del 31 dicembre 2025», per poi indicare subito dopo, nello stesso comma, che il credito non utilizzato entro tale data, poteva essere riportato in avanti ed utilizzato in cinque quote di pari importo.
Ritornando alla disciplina prevista per la fruizione del credito d’imposta 2026 per i cosiddetti esodati, pertanto viene utilizzata la stessa formulazione di quella precedente. Inoltre, sebbene l’articolo 8 del Dl 38/2026 non indichi espressamente che la fruizione del credito residuo può avvenire negli anni successivi, prevede, tuttavia, che «per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19», compreso, quindi, il riporto in avanti di quanto non fruito in cinque quote di pari importo.
In altre parole, le regole di fruizione del credito d’imposta 2026 per gli esodati non indicano espressamente il riporto in avanti dell’ammontare del credito d’imposta non fruito entro il 31 dicembre 2026, perché la norma fa affidamento in toto, alle regole di fruizione già previste del credito d’imposta 5.0, in cui è chiaramente stabilito il riporto in avanti del credito non fruito.
A questo punto servirebbe un chiarimento più esplicito. Dello stesso avviso sembra essere anche l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 16 aprile 2026, n. 14/E, con la quale istituisce il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta “de quo”. L’amministrazione finanziaria, infatti, dopo aver indicato che il credito d’imposta è fruibile entro il 31 dicembre 2026, sottolinea l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 38 del DL 2 marzo 2024, n. 19, per tutto quanto non espressamente previsto.
Responsabile politiche fiscali CNA


