IL SOLE 24 ORE 25/3/2026
Domande di finanziamento bancario, compenso anche senza iscrizione all’albo
La Cassazione (ordinanza n. 7128/2026) chiarisce che, in assenza di attività riservata, vale il principio di libertà del lavoro autonomo
Non è richiesta l’iscrizione a un albo per la presentazione di una domanda di finanziamento bancario per un cliente. L’intermediazione, per esercitare la quale è necessario figurare in un apposito elenco, è infatti costituita da una attività più complessa ed organizzata. Lo ha chiarito la Cassazione, con l’ordinanza n. 7128 depositata oggi, accogliendo, con rinvio, la domanda di un professionista al quale era stato negato il compenso non essendo iscritto all’albo dei commercialisti, diversamente da come dichiarato.
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