ZES Unica 2026: in quali casi è rispettato il principio di incentivazione del regolamento GBER
📌 ZES Unica 2026 e principio di incentivazione (GBER)
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Il Provvedimento AE n.3882/2026 chiarisce che sono agevolabili solo gli investimenti che rispettano il “principio di incentivazione” previsto dall’art. 6 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER).
📌 Cos’è il principio di incentivazione
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L’aiuto deve essere richiesto prima dell’avvio dei lavori.
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Serve a garantire che l’agevolazione influenzi realmente la decisione di investimento.
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Evita che il contributo sia un semplice sussidio ex post.
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L’avvio dei lavori coincide con impegni giuridicamente vincolanti (contratti, ordini, fatture).
📌 Criticità operative per il 2026
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Per il 2026 la domanda va presentata tra 31 marzo e 30 maggio.
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Interpretazione rigida: qualsiasi impegno precedente alla domanda potrebbe far perdere il beneficio.
📌 Deroga per le agevolazioni fiscali
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Il GBER prevede una deroga specifica per gli aiuti fiscali:
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l’agevolazione è automatica (basata su criteri oggettivi);
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la misura è già in vigore prima dell’avvio dei lavori.
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Il credito ZES rientra in questa deroga perché:
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non richiede valutazioni discrezionali;
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è operativo dal 20 settembre 2023.
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📌 Conseguenze pratiche
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Sono agevolabili:
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investimenti avviati dal 1° gennaio 2026;
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investimenti pluriennali avviati dal 2024, limitatamente ai costi sostenuti nel 2026.
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La deroga consente quindi di non escludere automaticamente investimenti già avviati.
📌 Limiti e criticità della nuova disciplina
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Non sono più agevolati (a differenza del 2025):
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acconti pagati prima del 2026, anche se legati a investimenti successivi.
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Possibile esclusione:
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investimenti iniziati nel 2023, anche per spese sostenute nel 2026.
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| 1.l presente regolamento si applica unicamente agli aiuti Dche hanno un effetto di incentivazione. | |
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2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto; d) elenco dei costi del progetto; e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. |
Regola generale: La domanda deve essere presentata prima dell'avvio dell'investimento
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3. Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l'aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati: a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il beneficiario nella stessa zona; b) in tutti gli altri casi: — un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività, — un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività, — una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati. |
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4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzio nati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. |
Deroga alla regola generale
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5. In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione: a) aiuti a finalità regionale al funzionamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15; b) aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21 e 22; c) aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti all'occupazione di lavora tori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni stabilite rispettiva mente agli articoli 32 e 33; d) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 34; e) aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE, se sono soddisfatte le condi zioni di cui all'articolo 44; f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 50; g) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 51; h) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 53. |
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