4769 - Guardia di finanza, accessi in azienda solo se necessari (Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2026)

Titolo: Guardia di finanza, accessi in azienda solo se necessari
Fonte: Il Sole 24 Ore, 6 marzo 2026 – Cristina Bartelli

Sintesi dei punti chiave

  • Nuove linee guida per gli accessi della Guardia di finanza nelle aziende, con l’obiettivo di limitare le visite in sede ai soli casi realmente necessari.
  • Si punta a maggiore scambio di dati e utilizzo di strumenti meno invasivi, privilegiando richieste documentali (ad esempio tramite PEC) rispetto agli accessi fisici.
  • Le nuove indicazioni derivano dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 febbraio 2025 (caso Italgomme), che aveva criticato l’eccessiva discrezionalità dei controlli fiscali in Italia e la mancanza di adeguate garanzie per i contribuenti.
  • Il legislatore è intervenuto con l’articolo 13-bis del DL 84/2025 (legge 108/2025), modificando lo Statuto del contribuente e imponendo che gli accessi siano motivati e giustificati da circostanze specifiche.I controlli dovranno rispettare due principi:
    • proporzionalità dell’intervento rispetto all’oggetto del controllo;
    • assenza di strumenti alternativi meno invasivi per ottenere le stesse informazioni.
  • Gli ispettori dovranno quindi graduare l’intensità dei controlli sulla base del contesto e dei dati già disponibili.
  • Gli accessi in sede restano possibili quando necessari per attività che richiedono verifiche dirette, come:
    • controllo di beni strumentali e giacenze di magazzino;
    • verifica delle disponibilità di cassa;
    • identificazione dei lavoratori presenti;
    • analisi tecniche o rilevazioni materiali;
    • controlli sui consumi energetici, sui materiali e sui processi produttivi;
    • esame diretto di documentazione contabile ed extracontabili

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