4692 - Transizione 5.0, con il passaggio a industria 4.0 le imprese finiscono in coda

Con il passaggio a Transizione 4.0 le imprese finiscono in coda

Il Sole 24 Ore – 22 gennaio 2026 – Roberto Lenzi

La legge di conversione del Dl 175/2025 conferma che le imprese escluse dal credito d’imposta Transizione 5.0 per esaurimento fondi possono ripiegare sul credito d’imposta 4.0, se in possesso dei requisiti e nei limiti delle risorse disponibili.

Durante l’iter parlamentare non sono state introdotte tutele aggiuntive per le imprese rimaste fuori dal 5.0, mentre la legge di Bilancio ha stanziato 1,3 miliardi di euro specificamente per il 4.0.

Le criticità maggiori riguardano le imprese che hanno già investito in fotovoltaico ed efficienza energetica contando sul 5.0.

 

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175 

Testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2025), coordinato con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili». (26A00238) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2026)

Art. 1 -  Disposizioni in materia di crediti d'imposta

di cui al Piano Transizione 5.0

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo,  del  decreto-legge  2

marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29

aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto

del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i  medesimi

beni oggetto  di  agevolazione,  domanda  per  l'accesso  al  credito

d'imposta  ivi  disciplinato  e  domanda  per  l'accesso  al  credito

d'imposta  per  investimenti  in  beni  nuovi  strumentali   di   cui

all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,

178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i  crediti

d'imposta di cui  al  primo  periodo,  devono  optare,  entro  il  27

novembre 2025, con modalita' telematiche  per  uno  dei  due  crediti

d'imposta. Qualora l'impresa opti per il  credito  d'imposta  di  cui

all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di  mancato

riconoscimento del beneficio per superamento  del  limite  di  spesa,

previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti  necessari,  resta

salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in

beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e  seguenti,

della legge n. 178  del  2020,  comunque  nei  limiti  delle  risorse

previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.

  Nei  casi  di  prenotazione  su  entrambi  i  crediti  di  imposta,

l'impresa  ((beneficiaria,  a  seguito))   della   comunicazione   di

completamento dell'investimento e previa ricezione di  richiesta  dal

GSE((,)) comunica, entro cinque giorni dalla  suddetta  ricezione,  a

pena di decadenza, la rinuncia alle  risorse  prenotate  sul  credito

d'imposta non fruito. Il GSE provvede  immediatamente  allo  svincolo

delle somme prenotate.