Con il passaggio a Transizione 4.0 le imprese finiscono in coda
Il Sole 24 Ore – 22 gennaio 2026 – Roberto Lenzi
La legge di conversione del Dl 175/2025 conferma che le imprese escluse dal credito d’imposta Transizione 5.0 per esaurimento fondi possono ripiegare sul credito d’imposta 4.0, se in possesso dei requisiti e nei limiti delle risorse disponibili.
Durante l’iter parlamentare non sono state introdotte tutele aggiuntive per le imprese rimaste fuori dal 5.0, mentre la legge di Bilancio ha stanziato 1,3 miliardi di euro specificamente per il 4.0.
Le criticità maggiori riguardano le imprese che hanno già investito in fotovoltaico ed efficienza energetica contando sul 5.0.
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175
Testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2025), coordinato con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili». (26A00238) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2026)
Art. 1 - Disposizioni in materia di crediti d'imposta
di cui al Piano Transizione 5.0
2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto
del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i medesimi
beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito
d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito
d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui
all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,
178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti
d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27
novembre 2025, con modalita' telematiche per uno dei due crediti
d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui
all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato
riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa,
previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta
salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti,
della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta,
l'impresa ((beneficiaria, a seguito)) della comunicazione di
completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal
GSE((,)) comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a
pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito
d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo
delle somme prenotate.


