ITALIA OGGI – 8/1/2025
Almeno sette passaggi da certificare
Babele di comunicazioni, perizie, documenti e oneri burocratici
DIRITTO_FISCO
- La disciplina dell’iperammortamento ricalca quella dei precedenti incentivi Transizione 4.0 e 5.0, confermando un percorso articolato e fortemente burocratizzato.
- Per accedere all’agevolazione sono richieste tre comunicazioni obbligatorie al Gestore dei Servizi Energetici (preventiva, conferma e completamento); la loro omissione comporta la perdita del beneficio.
- Il decreto si allinea al nuovo Codice degli incentivi, rafforzando il principio secondo cui gli incentivi “automatici” spettano solo a fronte del corretto adempimento formale.
- È obbligatoria una perizia asseverata con analisi tecnica o, per beni fino a 300 mila euro, una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, limitata ai requisiti tecnici e all’interconnessione.
- La verifica della provenienza UE/SEE dei beni non rientra nella perizia ed è demandata esclusivamente all’impresa beneficiaria, che deve raccogliere la relativa documentazione.
- Il GSE assume un ruolo centrale nei controlli, verificando non solo i requisiti tecnici, ma anche quelli soggettivi e oggettivi di accesso all’agevolazione.
- In caso di fruizione indebita, il GSE segnala le irregolarità all’Agenzia delle Entrate, cui spetta l’emissione degli atti di recupero del beneficio.
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