Titolo: Iperammortamento 2026: più controlli e nuove regole operative
Italia Oggi – 5 gennaio 2026 – Bruno PagamiciNon sarà più sufficiente l’autocertificazione o la perizia: per accedere al beneficio saranno obbligatorie comunicazioni formali tramite modelli standardizzati e certificazioni specifiche.
- La gestione delle procedure e i controlli sull’agevolazione sono affidati al Gse, che diventa l’ente centrale del sistema.
- Per i beni 4.0 è indispensabile dimostrare l’effettiva interconnessione ai sistemi informatici aziendali o alla rete produttiva, oltre al rispetto dei requisiti tecnologici e dell’origine “Made in UE”.
- Entro fine gennaio sono attesi decreti ministeriali che definiranno modalità operative, tempistiche, contenuti delle comunicazioni e documentazione tecnica richiesta.
- Il nuovo iperammortamento non è cumulabile con il credito d’imposta Transizione 4.0-2025 sugli stessi investimenti.
- L’agevolazione verrà calcolata sul costo del bene al netto delle altre agevolazioni.
- Per il fotovoltaico sono ammessi solo moduli ad alta efficienza prodotti nell’Unione europea, con esclusione dei pannelli a bassa resa.
- Sono previste numerose cause di esclusione, in particolare per imprese in stato di crisi, sottoposte a procedure concorsuali o destinatari di sanzioni interdittive.
- Il percorso di accesso al beneficio per il triennio 2026-2028 risulta più articolato e oneroso sotto il profilo amministrativo.
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ITALIA OGGI 5/1/2026
L'incentivo cambia pelle: necessario effettuare comunicazioni con modelli standardizzati
Iperammortamento, più oneri
MANOVRA26
Investimenti certificati al Gse. Attenzione al cumulo col 4.0
di Bruno Pagamici
Al via dal 1° gennaio l'Iperammortamento disciplinato dalla Manovra 2026 (Legge n. 199/2025, in Gu n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42), ma sarà molto diverso da quello in vigore fino al 2019. Nella precedente versione per il riconoscimento della maggiorazione delle quote di ammortamento bastava un'autocertificazione dei beni (o una perizia), ora invece per ottenere il riconoscimento dell'incentivo “automatico” sarà necessario effettuare, utilizzando modelli standardizzati, “apposite comunicazioni” e produrre “certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili” al Gse, a cui spetta la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell'agevolazione.
E per i beni strumentali agevolabili classificati come 4.0 (peraltro tassativamente “Made in Eu”) sarà essenziale documentare la loro interconnessione in quanto tali beni non devono soltanto essere tecnologicamente avanzati ma devono anche essere in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale o con la rete di produzione. Non solo.
Con appositi decreti ministeriali di prossima emanazione (entro il 30 gennaio) verranno definiti la procedura di accesso al beneficio, i contenuti, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni (energetiche, ambientali, avallate da perizie tecniche che attestino il rispetto dei requisiti 4.0) e dell'eventuale “ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio”.
Occorrerà inoltre fare attenzione alle “code” degli investimenti effettuati con il credito d'imposta 4.0 in vigore fino allo scorso 31 dicembre, in quanto il nuovo regime dell'iperammortamento non può essere cumulativamente applicato ai beni che beneficiano del credito d'imposta Transizione 4.0-2025.
L'ammissibilità all'incentivo, inoltre, è riservata solo a chi rispetterà le norme sulla sicurezza sul lavoro e verserà regolarmente i contributi previdenziali.
Il percorso per arrivare alla fruizione dell'agevolazione fiscale nel triennio 2026-2028, dunque, appare tutt'altro che semplificato.
Il ruolo del Gse. Al Gse (Gestore servizi energetici) spetta anche la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell'agevolazione. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi teoricamente entro il 30 gennaio) verrà adottato un apposito decreto che dovrà stabilire le modalità attuative delle disposizioni con particolare riguardo:
- a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione;
- b) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo;
- c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
I beni agevolabili. Per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale le caratteristiche degli investimenti devono essere le seguenti:
- investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi ricompresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
I pannelli fotovoltaici. Con specifico riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali finalizzati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge n. 181 del 2023 (sono pertanto esclusi i moduli ad efficienza ridotta):
- moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti nell'Ue con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (lettera b) del comma 1 articolo 12);
- moduli prodotti nell'Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% (lettera c) del comma 1 articolo 12).
Vincoli e cause di esclusione. La legge di bilancio 2026 stabilisce che, in ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio dell'iper ammortamento la spettanza dell'agevolazione è subordinata:
- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Tra le cause di esclusione dall'agevolazione la legge di bilancio 2026 prevede inoltre le seguenti casistiche: liquidazione volontaria; fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo senza continuità aziendale; imprese sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo n. 14 del 2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali; imprese che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra; imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
Cumulabilità e beni 4.0. L'iperammortamento sarà cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e inoltre non porti al superamento del costo sostenuto.
La base di calcolo sarà assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Applicare il nuovo regime della maggiorazione degli ammortamenti agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta Transizione 4.0-2025 sarà invece tassativamente vietato. Restano pertanto fuori dall'agevolazione gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti pagato, a titolo di acconto, almeno il 20% del costo).


