4622 - Iperammortamento: più tempo, meno spinta green (Il Sole 24 Ore – 23 dicembre 2025)

Iperammortamento: più tempo, meno spinta green

Il Sole 24 Ore – 23 dicembre 2025 – Marco Belardi

  • Il Ddl di Bilancio reintroduce l’iperammortamento per i beni strumentali 4.0, ma il testo approvato in Commissione Bilancio al Senato risulta profondamente diverso dalla versione iniziale del Governo.
  • L’aspetto più favorevole per le imprese è l’allungamento dell’orizzonte temporale: gli investimenti agevolabili potranno essere effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028, senza più vincoli di prenotazione o anticipi minimi.
  • Viene introdotto un vincolo geografico: l’agevolazione spetta solo per beni prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo, scelta che rafforza la politica industriale europea ma apre dubbi applicativi per software e servizi digitali.
  • Proprio sui beni immateriali emergono le maggiori incertezze interpretative, poiché il concetto di “produzione” risulta difficile da definire per software, piattaforme cloud e soluzioni sviluppate da gruppi multinazionali.
  • Il cambiamento più netto riguarda la cancellazione delle maggiorazioni legate al risparmio energetico: viene eliminato l’intero sistema di premi per gli investimenti che miglioravano l’efficienza energetica dei processi produttivi.
  • Scompaiono anche le presunzioni automatiche di risparmio energetico (sostituzione di beni obsoleti, interventi tramite Esco, fotovoltaico ad alta efficienza), che avrebbero semplificato l’accesso alle aliquote più elevate.
  • Le aliquote base restano confermate: 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% da 2,5 a 10 milioni, 50% da 10 a 20 milioni, con un beneficio fiscale effettivo decrescente al crescere dell’investimento.
  • Il confronto con il credito d’imposta Transizione 5.0 evidenzia una minore convenienza complessiva, soprattutto per i progetti con forte impatto ambientale, che in precedenza potevano beneficiare di incentivi più elevati.
  • Vengono aggiornati gli elenchi dei beni agevolabili, sostituendo i vecchi allegati con due nuovi: uno per i beni materiali e uno per quelli immateriali, più coerenti con l’evoluzione tecnologica recente.
  • Tra le novità figurano infrastrutture digitali avanzate, intelligenza artificiale, cybersecurity industriale e piattaforme per la gestione dei dati, mentre sono escluse in modo esplicito le dotazioni informatiche di uso comune, riducendo così il rischio di contenzioso.
  • Nel complesso, la riforma amplia la durata e chiarisce il perimetro tecnologico dell’iperammortamento, ma abbandona la logica di integrazione tra digitale e sostenibilità ambientale che caratterizzava l’impostazione originaria.

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NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 Ore

23 Dicembre 2025

Iperammortamento, più tempo ma senza maggiorazione green

Marco Belardi

La reintroduzione dell’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0, prevista nel Ddl di Bilancio, esce dall’esame in commissione Bilancio al Senato profondamente modificato rispetto al testo entrato in Parlamento. Un intervento che, se da un lato estende significativamente l’orizzonte temporale dell’agevolazione, dall’altro ne ridimensiona l’ambizione originaria sul fronte della transizione ecologica. A completare il quadro, due disposizioni che confermano il disegno già prefigurato negli emendamenti: il fondo da 1,3 miliardi per il credito 4.0 e il credito d’imposta per gli energivori con le aliquote del 5.0.

Estensione e clausola

La modifica più evidente riguarda il comma 1. Nella bozza bollinata, l’agevolazione copriva gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con possibile slittamento al 30 giugno 2027 a condizione di aver versato almeno il 20% del costo entro fine 2026. Il testo della Commissione spazza via questa architettura: il periodo agevolato si estende ora dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, senza clausole di prenotazione intermedia. Un orizzonte temporale quasi triplo, che consente alle imprese una pianificazione degli investimenti di medio periodo.

Ma la vera novità di sistema è l’introduzione del requisito di origine geografica. L’agevolazione si applica esclusivamente ai beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo. Una clausola assente nella proposta governativa originaria, che rappresenta un elemento di politica industriale coerente con le strategie europee di autonomia strategica e reshoring delle catene di fornitura.

Il requisito solleva tuttavia interrogativi interpretativi non banali. Se per i beni materiali dell’allegato III-bis il luogo di produzione è determinabile, per i beni immateriali dell’allegato III-ter – software, piattaforme, algoritmi – la nozione stessa di «produzione» risulta sfuggente. Un software sviluppato da una multinazionale americana ma personalizzato da una filiale tedesca è «prodotto in Ue»? E un servizio cloud erogato da server localizzati in Irlanda ma gestito da una società extra Ue? Questioni che il decreto attuativo dovrà affrontare, pena l’inapplicabilità pratica del vincolo ai beni immateriali.

Lo stop

È però sul versante della transizione ecologica che il testo della Commissione segna l’arretramento più significativo. I commi 4, 5 e 6 della bozza bollinata risultano integralmente soppressi. Con essi, scompare l’intero impianto delle maggiorazioni per efficienza energetica.

Nella versione governativa, agli investimenti che conseguivano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, o dei processi interessati non inferiore al 5%, si applicavano aliquote maggiorate: 220% fino a 2,5 milioni (contro il 180% base), 140% da 2,5 a 10 milioni (contro il 100%), 90% da 10 a 20 milioni (contro il 50%). Un premio significativo, che valorizzava l’approccio integrato digitale-ambientale.

Scompaiono altresì le presunzioni di risparmio energetico, che la bozza bollinata riconosceva in tre casi: sostituzione di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi; progetti realizzati tramite Esco con contratto Epc; investimenti in impianti fotovoltaici con moduli ad alta efficienza (lettera c dell’articolo 12 del Dl 181/2023). Presunzioni che avrebbero semplificato l’accesso alle aliquote maggiorate per una platea significativa di imprese.

La soppressione della componente ambientale si riflette anche sul decreto attuativo: non si prevede più il concerto del Mase (ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica). Un segnale inequivocabile dell’abbandono della logica di transizione ecologica che permeava la proposta originaria.

Le aliquote

Le aliquote base restano invariate rispetto alla bozza bollinata: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni, 100% per la fascia da 2,5 a 10 milioni, 50% per quella da 10 a 20 milioni. Il tetto di investimento agevolabile rimane dunque fissato a 20 milioni di euro.

Tradotto in termini di beneficio effettivo, considerando un’aliquota Ires del 24%, l’iperammortamento genera un risparmio d’imposta pari al 43,2% del costo per la prima fascia, al 24% per la seconda, al 12% per la terza. Valori significativi, ma decisamente inferiori rispetto al credito d’imposta Transizione 5.0 che, per i progetti con maggiore risparmio energetico, arrivava al 45% diretto.

I nuovi allegati

Sul fronte dei beni agevolabili, il testo della Commissione introduce una novità di rilievo: gli allegati A e B della legge 232/2016 sono sostituiti da due nuovi elenchi, denominati allegato III-bis (beni materiali) e allegato III-ter (beni immateriali). Un aggiornamento sostanziale, che recepisce l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni.

L’allegato III-bis mantiene la struttura dell’elenco originario ma introduce un nuovo gruppo IV interamente dedicato alle infrastrutture digitali. Vi rientrano: le infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione (Hpc, edge computing industriale, workstation per machine learning); le infrastrutture di connettività industriale (reti 5G private, Wi-Fi 6/6E/7 industriale, sistemi Tsn per applicazioni real-time); le infrastrutture di cybersecurity Ot/It (firewall industriali, Ids/Ips conformi allo standard Iec 62443).

Significativa l’introduzione di una lista di esclusioni esplicite: personal computer, notebook, tablet, stampanti, scanner, periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (Soho), sistemi di archiviazione non integrati con i processi operativi. Un chiarimento atteso, che dovrebbe ridurre il contenzioso interpretativo che ha caratterizzato gli anni passati.

L’allegato III-ter amplia significativamente il perimetro dei beni immateriali. Tra le novità più rilevanti: i software di intelligenza artificiale generativa e i Large language models per la generazione automatizzata di contenuti e codice; i sistemi di Agentic Ai con capacità decisionale automatizzata; le piattaforme Mlops (Machine learning operations) per la gestione del ciclo di vita dei modelli Ai; i software per il calcolo della Carbon footprint e l’analisi Lca; le piattaforme per il Digital product passport; i sistemi per la realizzazione di data spaces conformi agli standard europei Ids-Ram; le piattaforme low-code e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali.