Contributi in conto impianti: la rilevazione contabile legata alla “ragionevole certezza”
Italia Oggi – 16 dicembre 2025
La contabilizzazione dei contributi in conto impianti deve avvenire solo quando esiste una “ragionevole certezza” sia del rispetto delle condizioni previste per il beneficio sia della futura erogazione delle somme. È quanto chiarisce l’OIC 16, secondo cui tali contributi, di norma concessi da soggetti pubblici, possono essere iscritti in bilancio solo nel momento in cui risultano acquisiti in modo sostanzialmente definitivo.
Contributi in conto impianti: la rilevazione contabile legata alla “ragionevole certezza”
Italia Oggi – 16 dicembre 2025
La contabilizzazione dei contributi in conto impianti deve avvenire solo quando esiste una “ragionevole certezza” sia del rispetto delle condizioni previste per il beneficio sia della futura erogazione delle somme. È quanto chiarisce l’OIC 16, secondo cui tali contributi, di norma concessi da soggetti pubblici, possono essere iscritti in bilancio solo nel momento in cui risultano acquisiti in modo sostanzialmente definitivo.
Una volta soddisfatto questo requisito, il contributo non incide immediatamente sul risultato d’esercizio, ma viene imputato gradualmente lungo la vita utile del bene agevolato. La normativa contabile prevede due modalità alternative. Con il metodo diretto, il contributo riduce direttamente il costo dell’immobilizzazione materiale, con effetti sugli ammortamenti calcolati sul valore netto del cespite. Con il metodo indiretto, invece, il bene resta iscritto al costo lordo e il contributo confluisce tra gli “altri ricavi e proventi”, per poi essere rinviato agli esercizi successivi mediante risconti passivi, così da rispettare il principio di competenza.
Dal punto di vista degli effetti economici e patrimoniali, i due metodi producono risultati equivalenti: cambia la rappresentazione contabile, ma non l’impatto complessivo su utile e patrimonio netto. Anche sul piano fiscale l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le conseguenze sono coerenti con l’impostazione contabile adottata: se il contributo riduce il costo del bene, il reddito imponibile emerge attraverso minori ammortamenti deducibili; se invece il bene è iscritto al lordo, il contributo concorre al reddito in modo progressivo, in correlazione alle quote di ammortamento.
L’esempio pratico mostra come, a fronte di un investimento agevolato, la scelta del metodo contabile incida solo sulle modalità di esposizione, non sul risultato finale. In entrambi i casi, infatti, l’effetto sul conto economico dell’esercizio rispecchia il principio di competenza, distribuendo nel tempo il beneficio del contributo in modo coerente con l’utilizzo del bene.
Commento finale
Il richiamo alla “ragionevole certezza” rafforza l’esigenza di prudenza nella rilevazione dei contributi pubblici, evitando anticipazioni contabili non supportate da presupposti solidi. La flessibilità tra metodo diretto e indiretto consente alle imprese di adattare la rappresentazione ai propri schemi di bilancio, mantenendo però invariata la sostanza economica dell’operazione.


