4553 - Iperammortamento 2026: cosa cambia per le imprese tra nuove regole e transizione normativa (Il Sole 24 Ore – 24 novembre 2025)

Iperammortamento 2026: cosa cambia per le imprese tra nuove regole e transizione normativa

Il Sole 24 Ore – 24 novembre 2025 – Cristina Odorizzi

Con il progressivo esaurimento dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0, le imprese guardano al ritorno dell’iperammortamento previsto dal Ddl di Bilancio 2026. La misura, già conosciuta nella versione introdotta nel 2017, viene riproposta con una disciplina autonoma ma in sostanziale continuità con il passato, restando riservata esclusivamente alle imprese.

Il nuovo quadro richiede alle aziende di valutare attentamente tre aspetti: quali beni rientrano nell’agevolazione, quale sarà il risparmio fiscale effettivo, e come gestire la fase transitoria tra gli investimenti del 2025 e quelli del 2026. L’ambito oggettivo ricalca quello precedente, facendo riferimento ai beni elencati negli allegati A e B della legge 232/2016, con obbligo di integrazione e interconnessione. Due novità rilevanti ampliano però il perimetro:
– l’ingresso dei beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, compresi sistemi di accumulo e impianti fotovoltaici con precise caratteristiche tecniche;
– una maggiorazione potenziata per gli investimenti che generano risparmi energetici del 3% (o del 5% nei processi direttamente coinvolti).

L’iperammortamento resta una maggiorazione fiscale delle quote di ammortamento, con percentuali variabili in base al valore dell’investimento e alla tipologia del bene (fino al 180% per beni 4.0 e al 220% per quelli orientati alla transizione ecologica). Tuttavia il vantaggio economico dipende dal ritmo di ammortamento fiscale: beni con vita utile breve consentono un beneficio più rapido. Da considerare anche la novità per cui i costi agevolabili saranno individuati al netto di altri incentivi ricevuti.

Dal punto di vista operativo, il calcolo delle quote continuerà a basarsi sui coefficienti fiscali, anche quando gli ammortamenti civilistici fossero inferiori. E resta cruciale verificare la concreta fruibilità del beneficio: senza un imponibile capiente, il risparmio slitta negli anni successivi.

La fase transitoria richiede attenzione: investimenti consegnati prima dell’entrata in vigore della norma non dovrebbero essere ammessi, mentre dovrebbero rientrare gli ordini con acconti versati nel 2025 e beni consegnati nel 2026.


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