(Il Sole 24 Ore – 18/11/2025 – Alessandro Germani)
Con l’ordinanza n. 30192/2025, la Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un calzaturificio, contestando la capitalizzazione dei costi per la realizzazione del campionario 2011. I giudici ribaltano la sentenza d’appello che aveva dato ragione all’impresa, sostenendo che tali spese potessero rientrare tra i costi di ricerca e sviluppo con utilità pluriennale.
La Corte richiama la disciplina fiscale vigente all’epoca dei fatti: l’art. 108 del Tuir prevedeva la deducibilità delle spese di ricerca nell’esercizio o in quote costanti fino a cinque anni, mentre l’art. 109 imponeva il rispetto del principio di competenza. Sono citate anche le norme civilistiche dell’art. 2426 c.c. e il principio contabile OIC 24 (versione 2005), che consentivano la capitalizzazione solo quando il progetto fosse chiaramente definito, tecnicamente realizzabile, sostenuto da risorse adeguate e capace di generare ricavi futuri.
Secondo la Cassazione, la scelta tra capitalizzazione e spesatura è una valutazione tecnica che richiede la presenza di condizioni precise: utilità pluriennale, costi non ricorrenti e assenza di incrementi di valore di beni già iscritti nell’attivo. Le spese dei campionari, invece, sono considerate ordinarie e ricorrenti, e non rientrano nelle immobilizzazioni immateriali, salvo dimostrare elementi di eccezionalità. Di conseguenza, la Corte chiede al giudice di merito di verificare se fosse effettivamente presente il requisito della straordinarietà e perché i costi non siano stati dedotti per competenza nel 2009.
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