4974 - L’efficacia vincolante della certificazione delle attività di R&S (EC News, 9 ottobre 2025)

L’efficacia vincolante della certificazione delle attività di R&S
(EC News, 9 ottobre 2025)

L’art. 23 del D.L. n. 73/2022, convertito in Legge n. 122/2022, consente alle imprese di ottenere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o design, così da garantire certezza nell’applicazione del credito d’imposta. La certificazione, rilasciata dai soggetti iscritti all’albo MIMIT, ha efficacia vincolante nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, purché l’attività oggetto del credito sia effettivamente quella descritta e non siano già state rilevate violazioni.

Questa tutela non è però totale: la certificazione riguarda solo la qualificazione tecnica dell’investimento e non protegge da contestazioni sull’ammissibilità o la congruità delle spese. Inoltre, il suo effetto si consolida solo dopo 90 giorni dalla trasmissione al MIMIT, in assenza di richieste di controllo o diniego. In caso contrario, l’impresa può ricorrere al TAR.

La giurisprudenza più recente (come la sentenza CGT Lombardia n. 883/2025) riconosce comunque un valore indicativo alla certificazione anche quando rilasciata dopo eventuali rilievi fiscali, mentre il MEF invita le imprese a comunicare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvio della procedura in ottica collaborativa.

Commento
La certificazione MIMIT rappresenta un importante strumento di certezza per le imprese che investono in R&S, riducendo il rischio di contenziosi fiscali. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla corretta qualificazione tecnica e dalla tempestività della procedura, elementi che richiedono una gestione attenta e competente da parte delle aziende.

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