4971 - Transizione 5.0, sui rifiuti speciali pericolosi calcolo per unità di prodotto (Il Sole 24 Ore - 7/10/2025)

IL SOLE 24 ORE – 7 ottobre 2025
Transizione 5.0, sui rifiuti speciali pericolosi calcolo per unità di prodotto
di Marco Belardi

Sintesi

L’articolo chiarisce gli aspetti ambientali che le imprese devono rispettare per accedere agli incentivi di Transizione 5.0, in particolare i requisiti DNSH – Do No Significant Harm legati ai rifiuti speciali pericolosi.

  • Calcolo per unità di prodotto: l’aumento dei rifiuti va misurato rispetto alla quantità prodotta. Conta l’efficienza ambientale: se l’azienda produce di più ma riduce l’impatto per singola unità, l’investimento resta ammissibile.
  • Gestione rifiuti: sono ammesse le operazioni intermedie di deposito (R13, D13-D15) se l’impresa dimostra la destinazione finale dei rifiuti verso smaltimento o recupero autorizzato. Serve una tracciabilità completa fino all’impianto definitivo.
  • Soglia del 50%: il limite riguarda la quota di rifiuti pericolosi avviati a smaltimento rispetto al totale dei rifiuti pericolosi prodotti. Il confronto va fatto con l’anno precedente alla domanda.
  • Criterio PRTR: solo le imprese soggette a regime IPPC (grandi impianti industriali con autorizzazione integrata ambientale) possono superare la soglia del 50% se, negli ultimi cinque anni, non hanno oltrepassato più di due volte i limiti di comunicazione PRTR (2 tonnellate/anno).
  • Aziende non IPPC: se superano il 50% non possono accedere agli incentivi, non avendo la “seconda chance” del criterio PRTR.

Queste regole creano due livelli:

  • aziende IPPC con margini di flessibilità se dimostrano buone performance ambientali;
  • aziende non IPPC obbligate a ridurre i rifiuti pericolosi sotto la soglia del 50%.

L’interpretazione consolidata offre maggiore certezza normativa e spinge le imprese, specie quelle non IPPC, a ripensare i processi produttivi per ridurre e recuperare i rifiuti, favorendo l’innovazione e l’allineamento con gli obiettivi ambientali europei.


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