IL SOLE 24 ORE – 3 ottobre 2025
Ires premiale, utile accantonato senza obbligo di destinazione
di Emanuele Reich e Franco Vernassa
Sintesi
L’articolo approfondisce la gestione dell’Ires premiale, l’agevolazione introdotta per incentivare la patrimonializzazione delle imprese, con particolare attenzione all’utile 2024 e al vincolo di non distribuibilità imposto dal regime fiscale.
Il beneficio richiede che almeno l’80% dell’utile 2024 venga accantonato e non distribuito ai soci per un periodo di sorveglianza di due esercizi (2025 e 2026 per i soggetti “solari”).
Se l’impresa distribuisce tale quota durante questo periodo, decade dal diritto all’agevolazione.
Il DM 8 agosto 2025 e la relativa relazione illustrativa hanno semplificato il concetto di accantonamento:
- l’utile 2024 è considerato accantonato ad apposita riserva se destinato a qualunque riserva non distribuibile ai soci (legale, da equity method, riserve da cambi, riserve IAS/IFRS, ecc.);
- è valido anche se l’utile viene destinato a copertura perdite pregresse, a riporto a nuovo o ad aumento di capitale sociale.
Non è rilevante se la riserva sia civilisticamente vincolata o se l’accantonamento sia imposto da legge o statuto: ciò che conta è che non sia distribuito.
L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 18 settembre 2025, ha chiarito che, se durante il periodo di sorveglianza vengono distribuite altre riserve, vale una presunzione fiscale: si considerano distribuite per prime le riserve “pregresse” non vincolate, evitando così la perdita dell’agevolazione.
L’utile accantonato aggregato serve anche a determinare la soglia minima di investimenti richiesti (30% dell’importo accantonato complessivo, anche oltre l’80%).
Il vincolo alla non distribuzione riguarda però solo l’80% dell’utile accantonato: ad esempio, su un utile di 1 milione, se ne accantoni 900.000, il vincolo fiscale copre 800.000, mentre gli altri 100.000 sono liberi; la soglia di investimento sarà pari a 900.000 × 30% = 270.000 euro.
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