4961 - Profili penali dell’utilizzo di crediti di imposta non spettanti o inesistenti (EC NEWS – 3 ottobre 2025)

EC NEWS – 3 ottobre 2025
Profili penali dell’utilizzo di crediti di imposta non spettanti o inesistenti
di Massimiliano Tasini

Sintesi

L’articolo analizza i rischi penali legati all’uso indebito di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, tema di forte attualità per imprese e professionisti fiscali.
Il riferimento centrale è l’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, che prevede sanzioni penali quando vengono utilizzati in compensazione crediti che non spettano o sono inesistenti oltre la soglia di 50.000 € annui.

Negli ultimi anni la disciplina ha subito importanti modifiche:

  • Il D.Lgs. 87/2024 ha introdotto nuove definizioni di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” direttamente nel D.Lgs. 74/2000, recependo l’orientamento della Corte di Cassazione e superando la precedente impostazione amministrativa del D.Lgs. 471/1997.
  • È stata inserita una causa di non punibilità (art. 10-quater, comma 2-bis) quando l’errore deriva da situazioni di obiettiva incertezza tecnica sui requisiti richiesti dalla norma per ottenere il credito.
  • La giurisprudenza ha chiarito che le definizioni tributarie non possono automaticamente valere in sede penale.

Si esaminano in modo dettagliato:

  • le differenze tra crediti inesistenti (mancanza totale o parziale dei requisiti oggettivi/soggettivi o uso di documentazione falsa) e crediti non spettanti (violazioni nelle modalità di utilizzo o mancanza di ulteriori condizioni previste per il riconoscimento);
  • l’applicazione retroattiva delle nuove definizioni, perché sostanzialmente conformi alla precedente interpretazione giurisprudenziale;
  • l’impatto sui casi più frequenti, come crediti R&S e formazione 4.0, spesso oggetto di contestazioni per difetto di requisiti tecnici o documentali.

Infine, l’articolo spiega i criteri di prescrizione del reato, analizzando le regole del D.Lgs. 74/2000 e del codice penale:

  • il termine base è di 6 anni, con interruzione a seguito di verbali di constatazione o accertamento e con particolari regole in caso di reato continuato;
  • la giurisprudenza considera consumato il reato quando viene presentato il modello F24 che supera la soglia di punibilità.

L’autore conclude evidenziando la persistente complessità normativa, che genera incertezza e un forte contenzioso, suggerendo la necessità di un quadro più chiaro e coerente tra disciplina penale e tributaria.

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