4954 - Crediti d’imposta: differenza tra spettanti e inesistenti (Il Sole 24 ore - 25/9/2024)

La recente riforma distingue in modo più chiaro i crediti d’imposta inesistenti (mancanza di requisiti essenziali o frode) dai crediti non spettanti (errori di utilizzo o mancanza di requisiti tecnici non previsti dalla norma). Questa classificazione influisce su sanzioni e termini di recupero: cinque anni per i non spettanti, otto per gli inesistenti.
Dal settembre 2024 le sanzioni sono: 25% per i crediti non spettanti, 70% per gli inesistenti (fino a 140% in caso di frode). Prima della riforma restano applicabili le vecchie regole.
L’atto di indirizzo del MEF ha fornito indicazioni specifiche sui crediti per ricerca e sviluppo, spesso contestati per mancanza di “innovatività assoluta”. Viene ribadita l’importanza della certificazione preventiva per difendersi da contestazioni tecniche. Restano però incertezze su retroattività e sulla reale considerazione dei documenti tecnici prodotti dalle imprese.

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