NEWSLETTER 233 dell'1/4/2015
Premessa
Le domande, per gli investimenti effettuati nel 2014, non possono essere ancora presentate in quanto mancano due decreti attuativi.
Credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
Ambito territoriale: Intero territorio nazionale
Soggetti beneficiari (per il dettaglio art.2 del decreto attuativo)
a) Esercizio ricettivo singolo:
b) Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o anciliari
c) Agenzie di viaggio e tour operator
Agevolazione massima complessiva nei tre esericizi (€12.500,00).
Credito d’imposta del 30% delle spese sostenute fino ad un importo di € 12.500,00 nei periodo
di imposta 2014, 2015 e 2016. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali.
E’ previsto il click day
Fondi stanziati a livello nazionale: 15mln di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2016
Decorrenza spese (solo domande a consuntivo)
Sono agevolabili le spese sostenute nel 2014,2015 e 2016 (dall’1/1/2014 al 31/12/2016)
Spese ammesse (Art. 4 del decreto attuativo)
a) impianti wi-fi, eleggibili a condizione che l'esercizio ricettivo di cui all'art. 2, comma 1,
del presente decreto metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocita' di
connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche'
in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con
siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione
tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spese per spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti
turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da
tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale:
f) spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative
in tema di inclusione e di ospitalita' per persone con disabilita';
g) con riferimento alle spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale
dipendente.
Presentazione delle domande (art.5 decreto attuativo) – Solo domande a consuntivo
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentate entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche
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Sintesi con allegata la normativa
CREDITO D’IMPOSTA PER RIQUALIFICARE LE STRUTTURE RICETTIVE
Ambito territoriale: Intero territorio nazionale
Soggetti beneficiari: Strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012
Agevolazione (in regime de minimis) – Agevolazione massima € 200.000,00
Credito d’imposta del 30% delle spese sostenute fino ad un importo di € 200.000,00 nei periodo di imposta 2014, 2015 e 2016. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali
E’ previsto il click day
Non è tassato
Fondi stanziati a livello nazionale: € 220 mln
Decorrenza spese (solo domande a consuntivo)
Sono agevolabili le spese sostenute nel 2014,2015 e 2016 (dall’1/1/2014 al 31/12/2016)
Spese ammesse
- interventi di ristrutturazione edilizia
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- incremento dell'efficienza energetica;
- spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo
Presentazione delle domande (solo domande a consuntivo)
Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentate entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche
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