NEWSLETTER 231 del 25/02/2015
CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Premessa
Il Ministero dovrà pubblicare un decreto con le disposizioni applicative
Riferimenti normativi
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato
Periodo di riferimento
L’agevolazione spetta per le spese sostenute negli esercizi 2005,2006,2007,2008 e 2009
Agevolazione
Credito d'imposta nella misura del 25 % (elevato al 50% per il personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca con Università, enti di ricerca e start up innovative) le consulenze delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012,2013,2014) .
E’ utilizzabile in compensazione con il modello F24
Agevolazione massima annuale: € 5 milioni
Spese minima annuale: € 30.000,00
Non è soggetta al regime de minimis (non è aiuto di stato)
Dovrebbe essere cumulabile con altre agevolazioni (non è aiuto di stato)
Non è tassato
Non è prevista la presentazione di una istanza (non ci sarà quindi un clik day). l’incentivo sara’ automatico
Spese ammissibili
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative
d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
Visualizza la circolare dello Studio Astolfi con allegata la normativa